Il Tar Sicilia, con la sentenza n. 507 del 6 marzo 2025, ha respinto il ricorso presentato da un’azienda contro il mancato rispetto da parte dell’Ente pubblico competente dei tempi di risposta relativi ad un procedimento autorizzativo per il rilascio di un’autorizzazione ordinaria al trattamento dei rifiuti, ex art. 208 del D.lgs. n. 152/2006.
Il Tar ha infatti stabilito che, nel caso in cui la Regione non concluda il procedimento di autorizzazione entro i tempi previsti, l'impresa, prima di adire il tribunale amministrativo avrebbe dovuto, come peraltro previsto dal comma 10 dell’art. 208 del D. lgs. n. 152/06, “istare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attivare lo speciale potere sostitutivo di cui all’articolo 5, del Dlgs n. 112/1998, e solo l'esito infruttuoso di tale istanza avrebbe potuto proporre l'actio contra silentium”.
La procedura di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 112/1998 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri chieda all'Ente locale competente di decidere quanto prima. In caso di inerzia la Presidenza del Consiglio nomina un Commissario che agisce al posto dell'Organo territoriale.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla sentenza del Tar Sicilia allegata.