L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato la Deliberazione n. 3 del 14 aprile 2025 recante “Modifica della deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016 ai fini di consentire l’iscrizione all’Albo nella categoria 1, con procedura ordinaria, delle imprese che intendono svolgere l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da capsule di caffè o altri infusi esausti”, in vigore da ieri.
I motivi che hanno reso necessario questo intervento regolamentare dell’Albo sono da ricercarsi nella sempre maggior diffusione sul mercato delle capsule di caffè e di altri infusi (identificate dal codice EER 200199) e la conseguente necessità di intercettare, in un’ottica di economia circolare finalizzata al recupero e al riciclo, la relativa frazione esausta all’interno dei circuiti organizzati di raccolta differenziata.
Si ricorda che il rifiuto così classificato può essere conferito presso i centri di raccolta comunali ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 116/2020 che ha integrato l’allegato I, paragrafo 4.2, del DM 8 aprile 2008 e s.m.i. con il punto 45- bis: “altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio (EER 20 01 99”).
Pertanto l’Albo ha ritenuto opportuno integrare tale tipologia di rifiuto, identificato dal codice EER 200199 (capsule di caffè o altri infusi esausti) all’interno dell’attuale sottocategoria della categoria 1 individuata nell’allegato D, Tab. D2 alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, relativa alla raccolta differenziata di determinate tipologie di rifiuti: ciò al fine di consentire anche alle imprese in possesso di piccoli mezzi con portata limitata, di poter effettuare questa particolare attività di raccolta e trasporto.
Per ogni approfondimento si rinvia alla Deliberazione n. 3/2025 disponibile qui.