AssoAmbiente

Circolari

2025/164/SAEC-NOT/PE

Regione Lombardia ha organizzato lo scorso 29 aprile un incontro del “Tavolo residui non recuperabili” dell’Osservatorio regionale per il Clima, l’Economia Circolare e la Transizione Ecologica, a cui partecipa anche Assoambiente, per un confronto sul tema dei fanghi che usufruiscono dell’agevolazione dell’ecotassa prevista dalla legge n. 549/1995.

In particolare, rispetto a tale agevolazione prevista dalla norma nazionale, l’art. 53, comma 9 della L.R. n. 10/2003 stabilisce che “la Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero degli impianti, la tipologia e il grado di essiccazione dei fanghi tali da poter usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta di cui al comma 6., individua, altresì, l’elenco dei rifiuti inerti dalle operazioni di costruzione e demolizione di cui al comma 3”, lettera a), e fornisce specifiche indicazioni per quanto riguarda l’applicazione dell’ecotassa ai rifiuti utilizzati per la costruzione delle discariche o per gli strati di copertura delle discariche, in base al criterio di favorire le effettive operazioni di recupero e l’utilizzo di rifiuti in sostituzione di materia prima, qualora ne ricorrano i presupposti”.

Durante l’incontro è stata presentata la bozza di DGR che, in sintesi, dispone che:

  • possono usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta i fanghi che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
  1. individuati nella tabella codici EER in allegato alla bozza DGR, e
  2. presentano un grado di essiccazione pari al 25% minimo di sostanza secca;
  • i fanghi da depurazione delle acque reflue urbane non sono inclusi tra le tipologie dei fanghi ammesse ad usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta in relazione a quanto disposto dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.R. che ne prevedono addirittura il divieto di conferimento (da recepire negli atti autorizzativi delle nuove discariche, degli ampliamenti delle discariche esistenti o delle discariche esistenti in occasione dell’eventuale rinnovo o riesame con valenza di rinnovo);
  • le determinazioni entreranno in vigore dal 1° luglio 2025.
     

In allegato la presentazione illustrata dai rappresentanti di Regione Lombardia nel corso dell’incontro e la bozza di delibera, per Vostre eventuali osservazioni, da inviare a e.perrotta@fise.org entro il 12/05/2025, al fine di poter definire un documento associativo da inviare in tempi utili alla Regione. 

» 05.05.2025
Documenti allegati

Recenti

25 Gennaio 2022
017/2022/CS
Sentenza Corte di Cassazione n. 43626/2021 su qualifica delle terre e rocce da scavo
Leggi di +
24 Gennaio 2022
025/2022/LE
TAR Sicilia Sentenza n. 15/2022 su divieto partecipazione soggetti privati a procedure AIA-VIA
Leggi di +
24 Gennaio 2022
024/2022/CS
Sentenza Corte di Cassazione n. 2234/2022 sulla qualifica di rifiuto degli idrocarburi sversati accidentalmente
Leggi di +
24 Gennaio 2022
023/2022/CS
Sentenza Corte di Cassazione n. 43626/2021 su qualifica delle terre e rocce da scavo
Leggi di +
24 Gennaio 2022
022/2022/TO
ARERA – Testo Unico Regolazione qualità RU (TQRIF) e Quadro Strategico 2022/2025
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL