Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto ad istanza di interpello avanzata da Conftrasporto finalizzata a ottenere chiarimenti sull’applicazione del comma 16-bis del D.lgs. n. 152/2006 introdotto dalla legge di conversione del "Decreto ambiente" (D.L. n. 153/2024, convertito dalla legge n. 191/2024, cfr. circolare Assoambiente n. 356/2024) che dispone che «Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico (RT) per tutte le categorie di iscrizione all'Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi.
Sul tema Conftrasporto chiede:
Al riguardo e nel merito il MASE sugli specifici punti di cui sopra ha fornito i seguenti chiarimenti:
Cogliamo l’occasione per ricordare che i principi espressi nell’interpello confermano quanto già stabilito dal Comitato Nazionale dell’Albo con Deliberazione n. 1 del 6 marzo 2025, che ha modificato la Deliberazione n. 6/2017 (cfr. circolare Assoambiente n. 109/2025) proprio per dare attuazione al nuovo comma 16-bis dell’art. 212 del D.lgs. n. 152/2006.
Per maggiori approfondimenti si rinvia a interpello e risposta del MASE.