AssoAmbiente

Circolari

2025/170/SAEC-NOT/LE

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto ad istanza di interpello avanzata da Conftrasporto finalizzata a ottenere chiarimenti sull’applicazione del comma 16-bis del D.lgs. n. 152/2006 introdotto dalla legge di conversione del "Decreto ambiente" (D.L. n. 153/2024, convertito dalla legge n. 191/2024, cfr. circolare Assoambiente n. 356/2024) che dispone che «Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico (RT) per tutte le categorie di iscrizione all'Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi.

Sul tema Conftrasporto chiede:

  • se la deroga di cui al comma 16-bis, articolo 212, D.lgs. n. 152/2006 debba ritenersi applicabile, oltre che alla verifica inziale e di aggiornamento, anche agli ulteriori requisiti di cui all’articolo 12 del D.M. n. 120/2014, ovvero idonei titoli di studio ed esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione;
  • se il requisito temporale di tre anni in qualità di legale rappresentante possa essere maturato in qualunque momento, a partire dalla data di costituzione dell’impresa indipendentemente dall’attività svolta dalla stessa, oppure debba intendersi maturato solo nel periodo di tempo in cui l’impresa ha svolto l’attività oggetto dell’iscrizione;
  • se la deroga in parola operi solo nei confronti del legale rappresentante durante la vigenza della carica e decada automaticamente con la cessazione della legale rappresentanza, oppure si estenda anche verso coloro che sono stati in passato, per tre anni consecutivi, legali rappresentanti di tali imprese.
     

Al riguardo e nel merito il MASE sugli specifici punti di cui sopra ha fornito i seguenti chiarimenti:

  • sull’ambito dell’esonero: i legali rappresentanti delle imprese sono esonerati dalle verifiche di idoneità, ma non da altri requisiti richiesti dal D.M. n. 120/2014. In sostanza, secondo il MASE, il nuovo comma 16-bis introduce una deroga per una determinata tipologia di soggetti (legale rappresentante dell’impresa da più di tre anni) rispetto al solo requisito della verifica di idoneità tecnica e non anche per gli altri requisiti previsti per la figura professionale del responsabile tecnico (in particolare, titolo di studio ed anni di esperienza) che, invece devono essere soddisfatti;
  • sul triennio di legale rappresentanza: per beneficiare della deroga, i tre anni devono essere maturati in un periodo in cui l’impresa sia iscritta all’Albo e svolge le attività indicate dall’articolo 8 del D.M. n. 120/2014 (es. trasporto rifiuti, intermediazione, bonifiche, ecc.);
  • sulla durata del beneficio: la deroga (dispensa dalle verifiche) vale solo finché si è in carica come legale rappresentante. Una volta cessata la carica, decade automaticamente anche la dispensa dalle verifiche.
     

Cogliamo l’occasione per ricordare che i principi espressi nell’interpello confermano quanto già stabilito dal Comitato Nazionale dell’Albo con Deliberazione n. 1 del 6 marzo 2025, che ha modificato la Deliberazione n. 6/2017 (cfr. circolare Assoambiente n. 109/2025) proprio per dare attuazione al nuovo comma 16-bis dell’art. 212 del D.lgs. n. 152/2006. 

Per maggiori approfondimenti si rinvia a interpellorisposta del MASE.

» 07.05.2025

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