AssoAmbiente

Circolari

2025/172/SAEC-NOT/LE

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto ad istanza di interpello n. 79776 del 29 aprile 2025 avanzata dalla Regione Lazio finalizzata ad ottenere alcuni chiarimenti circa la corretta gestione dei rifiuti decadenti da impianti di trattamento, anche in considerazione del precedente riscontro fornito alla medesima Regione su analoga fattispecie a luglio scorso (cfr. circolare Assoambiente n. 212/2024).

In particolare, l'amministrazione regionale ha chiesto chiarimenti: 

  • su perimetro e portata del concetto di “nuovo produttore di rifiuti” di cui all’art. 183, comma 1, lettera f), D.Lgs. n.152/2006;
  • se il principio già enunciato con il parere reso a luglio del 2024 (cfr. circolare Assoambiente n. 212/2024) valga anche per tutte le altre tipologie di impianti e di rifiuti prodotti dal trattamento di rifiuti in ingresso;
  • se risulti corretto che i rifiuti oggetto di un preliminare stoccaggio a valle di trattamento tramite una operazione di smaltimento o recupero, identificate agli allegati, rispettivamente B e C della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 in R o D, siano nuovamente stoccati, ad esempio, in R13 (o D15) con l’indicazione dei limiti quantitativi oltre i quali è necessario che il gestore dell’impianto avvii i rifiuti prodotti ad altro destino.
     

Il Ministero, dopo aver ricordato quanto espresso nel precedente parere del luglio 2024 secondo cui il deposito temporaneo prima della raccolta è un istituto posto al di fuori del perimetro della gestione dei rifiuti (articolo 183, comma 1, lettera n), del D.lgs. n. 152/2006), in quanto rappresenta attività preliminare allo svolgimento delle successive operazioni di gestione, che hanno inizio con la raccolta finalizzata al trattamento e per le quali vige l’obbligo di autorizzazione, ha affermato che ai rifiuti esitanti da una delle operazioni di smaltimento o recupero, identificate agli allegati, rispettivamente B e C della parte IV del D.lgs. n. 152/2006, non sarebbe applicabile il suddetto istituto in quanto gli stessi risultano essere stati già sottoposti a una fase della gestione soggetta ad autorizzazione”.

Il Ministero ha inoltre chiarito che ai rifiuti esitanti dalle operazioni di recupero identificate al codice R12 in attesa del loro avvio ad ulteriori operazioni di recupero o smaltimento, da effettuarsi al di fuori dell’impianto che li ha prodotti, non sarebbe applicabile la messa in riserva identificata con il codice R13 di cui al citato allegato C, in quanto la descrizione al codice R12 “Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11” la esclude dal novero delle successive operazioni.

Stante quanto sopra rappresentato e considerato che i rifiuti esitanti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, fra le quali ricade anche l’operazione R12, necessitano, comunque ed in ogni caso, di essere depositati in attesa del loro avvio ad altro impianto ai fini del successivo trattamento, secondo il MASE, “spetta all’Autorità competente provvedere ad individuare nell’atto autorizzativo le modalità di deposito di detti rifiuti, con limiti temporali e quantitativi, indicando altresì le necessarie prescrizioni volte ad assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza”.

Per maggiori approfondimenti si rinvia alla domanda di interpello e alla risposta del MASE.

» 09.05.2025

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