L'impresa che trasporta materiali deve assicurarsi che si tratti di beni e non di rifiuti se la dizione sul documento di trasporto è generica (nel caso di specie “Pvc triturato”), altrimenti risponde dell'eventuale abbandono di rifiuti sanzionato dall’art. 255 del D.lgs. n. 152/2006.
È quanto stabilisce la sentenza 456/2025 del Consiglio di Stato che ha ritenuto legittima l'ordinanza con cui il Sindaco di un Comune veneto ordinava la rimozione di alcuni rifiuti plastici abbandonati non solo al proprietario del sito, ma anche alla ditta, non autorizzata, che li aveva trasportati.
I Giudici, richiamando i principi generali di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo afferente alla gestione dei rifiuti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178 e 188 del D.lgs. n. 152/2006, hanno ricordato che “la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, essendo detti soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi”.
Nella Sentenza del Consiglio di Stato si legge che il trasportatore, di fronte all'espressione generica "Pvc triturato" presente sul documento di trasporto, avrebbe dovuto acquisire dal produttore le informazioni e certificazioni utili a sostenere la natura di "materia prima secondaria" del materiale trasportato e verificare la correttezza dei documenti di trasporto per rilevare, quantomeno, "le difformità e/o anomalie agevolmente percepibili" tra quanto dichiarato e la natura del materiale trasportato.
Risulta invece che, al contrario, la società non abbia svolto alcun tipo di controllo in ordine al contenuto delle 141 big bags consegnatele dal produttore, non ottemperando, così facendo, al principio secondo cui la responsabilità della gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento.
Per ogni approfondimenti si rinvia alla Sentenza del Consiglio di Stato.