Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto con prot. n. 0086139 del 8 maggio 2025 ad istanza di interpello n. 235616 del 20 dicembre 2024 avanzata dalla Regione Puglia che ha richiesto chiarimenti interpretativi in particolare in merito:
In risposta al primo punto il MASE, nel ribadire quanto già espresso in risposta all’interpello promosso dalla provincia di Alessandria (cfr. circolare Assoambiente n. 234/2025) e cioè la discrezionalità delle autorità competenti che possono autorizzare deroghe ai limiti di accettabilità in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati sottoposti a trattamento meccanico-biologico (TMB), aggiunge che “l’articolo 7-sexies del D.lgs. n. 36 del 2003, al comma 1 prevede che le autorità territorialmente competenti, nel rispetto dei principi stabiliti dal citato decreto, possano autorizzare, anche per settori confinati, alcune specifiche sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi e il successivo comma 2 prescrive che i criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche vengono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell’autorizzazione e che gli stessi sono stabiliti, caso per caso, in base alla tipologia di sottocategoria, alle caratteristiche dei rifiuti, alla valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e all’idoneità del sito, prevedendo altresì deroghe per specifici parametri, secondo le modalità di cui all’allegato 7 del medesimo decreto. Le autorità competenti, in fase di rilascio dell’autorizzazione e previa adeguata motivazione, possono consentire l’ammissione nelle sottocategorie anche di quei rifiuti caratterizzati da parametri DOC e TSD diversi da quelli della tabella 5 dell’allegato 4, nei limiti indicati dalla procedura di valutazione del rischio”.
In relazione alla seconda richiesta di chiarimento il MASE chiarisce che “considerato che l’articolo 7, comma 1, prevede che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo il trattamento per come definito all’articolo 2, lettera h, è necessario specificare che dal trattamento deve conseguire la modifica delle caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza. Fermo restando che l’effettuazione del trattamento non necessariamente comporta che lo stesso sia automaticamente efficace ai fini del collocamento in discarica, occorre specificare che i rifiuti trattati devono altresì rispondere ai criteri di ammissibilità definiti nell’atto autorizzativo dall’autorità competente”.
In conclusione il MASE precisa altresì che il manuale “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio alle discariche” del 2005 è stato ritirato ed è in corso l’aggiornamento da parte di SNPA.
Per maggiori approfondimenti si rinvia alla domanda di interpello (e relativo allegato) e alla risposta del MASE.