E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 119 del 24 maggio scorso il nuovo accordo Stato-Regioni e Province autonome, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
L’emanazione dell’Accordo, che abroga e sostituisce il previgente del 21 dicembre 2011 nonché gli altri connessi, era stata prevista inizialmente dall’articolo 13 del decreto-legge n. 146/2021 (poi convertito in legge n. 215/2021), che ha modificato l’articolo 37 del d. lgs. n. 81/2008 delegando la Conferenza Stato Regioni all’individuazione di un accordo finalizzato ad accorpare, modificare e rivisitare gli accordi attuativi in materia di formazione, “in modo da garantire:
a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”.
Pur essendo prevista l’emanazione dell’intesa entro il 30 giugno 2022, il testo ha visto la luce solo il 17 aprile scorso, con quasi tre anni di ritardo.