AssoAmbiente

Circolari

2025/237/SAEC-GIU/LE

L'impresa che svolge attività di pulizia manutentiva dei depuratori deve iscriversi sia all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 che a quello dei trasportatori di cose per conto terzi ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 298/1974.

Così ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza 29 maggio 2025, n. 4691 con cui ha respinto il ricorso gerarchico proposto da una società che svolgeva manutenzione dei depuratori, che ha impugnato il decreto del Presidente della sezione regionale della Calabria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella parte in cui ha rigettato l’iscrizione in categoria 2-bis per i rifiuti con codici EER 19.08.01, 19.08.02, 19.08.05. 

I Giudici, richiamando il comma 5 dell'articolo 230 del D.lgs. n. 152/2006 che disciplina i rifiuti derivanti dall’attività di pulizia delle reti fognarie, hanno affermato che chi effettua attività di manutenzione depuratori è tenuto sia alla iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in via ordinaria (art. 212, comma 5 del D.lgs. n. 152/2006), ai fini della raccolta e traporto dei rifiuti (in tal modo escludendosi l’iscrizione come produttore iniziale ai sensi del comma 8 dello stesso articolo) sia al possesso della iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298).

Così infatti recita l’ultimo capoverso del comma 5 dell’art 230, del D.lgs. n. 152/2006: “Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Sentenza del Consiglio di Stato allegata.

» 27.06.2025
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