Il TAR Lombardia ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea una questione pregiudiziale interpretativa concernente la compatibilità della normativa italiana sul silenzio-assenso, prevista dall’art. 29-nonies del D.lgs. n. 152/2006, con il diritto dell’Unione Europea.
Con Ordinanza n. 506 del 3 giugno 2025, il Tribunale amministrativo regionale ha così espresso le proprie perplessità su un possibile contrasto tra le norme italiane che regolano le modifiche "non sostanziali" degli impianti in esercizio mediante Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali.
Il quadro regolatorio nazionale (articolo 29-nonies del D.lgs. n. 152/2006) prevede infatti che, se il gestore di un impianto autorizzato con AIA, intende effettuare una modifica "non sostanziale" allo stesso, presenta una comunicazione all'Autorità competente e che, decorsi 60 giorni senza che l'Ente pubblico si sia espresso la modifica è autorizzata.
Secondo i giudici lombardi però “la giurisprudenza amministrativa finora formatasi ha ritenuto che il silenzio dell’autorità competente, protratto per il termine di sessanta giorni, non equivalga ad assenso alla modifica progettata dal gestore, cioè non costituisca un’autorizzazione tacita (Cons. Stato, sez. IV, 27.10.2023, n. 9285; TAR Lazio, Roma, sez. V, 7.12.2022, n. 16385, e 27.9.2022, n. 12232; TAR Veneto, sez. II, 10.12.2021, n. 1491; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 24.9.2021, n. 2667). A supporto di questa tesi viene addotto il fatto che l’art. 20 della legge 241/1990 – il quale prevede come regola generale che, nei procedimenti a istanza di parte, il silenzio dell’amministrazione, protratto per il termine previsto per la conclusione del procedimento, equivale a provvedimento di accoglimento dell’istanza – esclude che tale regola valga, inter alia, per i procedimenti riguardanti l’ambiente; si sostiene pertanto che, per introdurre un silenzio-assenso in un procedimento in materia ambientale, occorra una disposizione di legge che lo preveda in modo esplicito, disposizione che non sarebbe ravvisabile nell’art. 29 nonies, 1° comma, D.lgs. 152/2006”.
Per i Giudici lombardi, inoltre, la direttiva 2010/75/UE (art. 20, par. 2) sulle emissioni dei grandi impianti industriali richiede sempre un provvedimento esplicito per le modifiche dell'autorizzazione integrata ambientale. Di qui la sospensione del procedimento giudiziario e l'invio di un quesito alla Corte di Giustizia europea.
Per ulteriori dettagli si rimanda all’Ordinanza del TAR Lombardia allegata.