Con sentenza 30 maggio 2025, n. 10589, il TAR Lazio ha sostenuto che la pubblica Amministrazione deve applicare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti al momento in cui è pubblicato il bando di gara, essendo irrilevante che durante lo svolgimento della procedura d’appalto tali Criteri siano stati aggiornati.
Come noto l’articolo 57 del D.lgs. n. 36/2023 (Codice appalti) prevede l’obbligatorietà dell’inserimento nella documentazione di gara delle specifiche previste dai CAM.
Sul punto i Giudici del TAR hanno ritenuto legittimo il comportamento dell’Amministrazione appaltante che ha applicato i CAM vigenti al momento di pubblicazione del bando di gara, senza tenere conto del fatto che nel corso dello svolgimento della procedura il legislatore avesse emanato una versione aggiornata degli stessi.
I Giudici laziali ricordano che la Giurisprudenza è unanime nel ritenere che le gare d’appalto restano soggette alla disciplina normativa vigente al momento della loro indizione (cioè la data di pubblicazione del bando). Sono quindi "insensibili alla normativa sopravvenuta a meno che questa non preveda espressamente una propria efficacia retroattiva." Inoltre, vigendo il principio del "tempus regit actum" le norme vigenti al tempo in cui è pubblicato il bando di gara si applicano anche alla fase esecutiva dell’affidamento.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla sentenza in oggetto, riportata in allegato.