AssoAmbiente

Circolari

2025/251/SAEC-EUR/PE

Con il Regolamento (UE) 2025/1253 (v. Allegato 1) la Commissione europea ha aggiornato le norme di funzionamento del registro che contabilizza le operazioni rientranti nell'ambito del mercato UE per lo scambio di quote di emissioni dei gas serra. Ricordiamo infatti che il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS) funziona come un "cap and trade" per le emissioni di gas serra: si fissa un limite massimo (cap) alle emissioni totali per determinati settori - al quale corrisponde un equivalente numero di “quote” (1 ton di CO₂eq. = 1 quota) - che possono essere acquistate e vendute su un apposito mercato (trade).

Il Regolamento (UE) 2025/1253, in vigore dal 26 giugno 2025, interviene sulle regole finalizzate a consentire il controllo dell'UE sulle attività di rilascio, possesso, trasferimento e cancellazione delle quote di emissioni.

Tra le principali novità:

  • inserimento di disposizioni che consentono agli amministratori nazionali del registro di "escludere" i conti delle società di navigazione marittima (che rientrano nel campo di applicazione della disciplina solo in alcuni periodi di riferimento) e degli impianti le cui emissioni di gas serra sono generate, per oltre il 95%, da combustione di biomassa;
  • stretta su gestori e operatori che non si conformano agli obblighi di restituzione delle quote entro il 1° ottobre di ogni anno: gli amministratori vengono obbligati a "bloccare" i conti;
  • più tempo a disposizione per chiedere l'annullamento delle operazioni effettuate per errore o involontariamente (da 10 a 30 giorni).

Ricordiamo che al momento il settore rifiuti è incluso nel sistema ESR (Effort Sharing Regulation) che regola le emissioni di gas serra nei settori non coperti dal sistema ETS (Emissions Trading System). Nel 2023 (v. circolare Assoambiente n. 290/2023) il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2122 sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e dei dati di attività nel periodo di scambio di quote di emissione ha incluso anche gli inceneritori di rifiuti urbani esclusivamente ai fini del monitoraggio, comunicazione, verifica e accreditamento delle emissioni. Si attendo i risultati dello Studio di fattibilità richiesto dalla Commissione europea per quanto riguarda l’eventuale inclusione dal 2028 degli impianti di incenerimento RU nell'EU ETS (tema sul quale l’Associazione, unitamente a FEAD sta interloquendo a livello europeo).

Sempre in materia, con la Decisione 2025/1162/UE (v. Allegato 2) la Commissione europea ha definito il nuovo modello che gli Stati membri devono utilizzare per relazionare sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE che ha istituito il sistema europeo di scambio delle quote di emissione di gas serra ("ETS").

Il provvedimento è intervenuto per adeguare il modello alle numerose novità normative che hanno interessato l'ETS dal 2023, tra cui l'estensione del campo di applicazione del sistema di scambio delle quote al trasporto marittimo e anche, come ricordato, agli inceneritori di rifiuti urbani, per quanto riguarda il monitoraggio emissioni.

Cambiano anche le informazioni da fornire in collegamento agli obiettivi climatici giuridicamente vincolanti assunti dall’Ue con il Regolamento (UE) 2021/1119.

Infine con il Regolamento (UE) 2025/1192 (v. Allegato 3) la Commissione europea ha aggiornato le regole per il controllo delle comunicazioni effettuate dai gestori degli impianti rientranti nel sistema ETS.

Il provvedimento modifica la disciplina per la verifica dei dati relativi alle emissioni e l'accreditamento dei verificatori prevista dal Regolamento (UE) 2018/2067 al fine di adeguarla a recenti novità normative, a partire dalle nuove disposizioni armonizzate per l'esame delle comunicazioni riguardanti gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, obbligatorie dal 2025.

Nuove prescrizioni anche per i controlli aventi ad oggetto la relazione sulla neutralità climatica che deve essere presentata dalle industrie a forte rischio di delocalizzazione delle attività (in conseguenza del coinvolgimento nell'ETS), in quanto tali assegnatarie (transitorie) di quote gratuite di emissione.

Vengono inoltre ritoccate le regole per l'esame dei criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni riguardanti:

  • i combustibili da biomassa,
  • i combustibili rinnovabili di origine non biologica,
  • i carburanti derivanti da carbonio riciclato,
  • i combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio.

E vengono specificate le istruzioni per accertare l'attribuzione dei carburanti alternativi o ammissibili per l'aviazione a voli specifici e per riscontrare le modalità di monitoraggio dello stoccaggio geologico a lungo termine.

Si rimanda ai provvedimenti della Commissione europea, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli.

» 04.07.2025
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