In occasione della riunione del Comitato Amministratore del Fondo, tenutasi il 25 giugno, in ottemperanza alle previsioni di cui al decreto legislativo n. 148/2015, il Comitato stesso ha “preso atto” del Rendiconto 2024, predisposto dall’INPS.
In estrema ma significativa sintesi, si evidenzia in particolare che:
Le prestazioni del Fondo rivolte ad aziende e lavoratori hanno comportato una spesa pari a 34.507 euro quasi esclusivamente per Assegni di integrazione salariale, circa lo 0,1% degli introiti; cifra peraltro notevolmente inferiore ai circa 157mila euro spesi per prestazioni nell’esercizio 2023. Complessivamente, i costi di gestione complessivi del Fondo sono poco sopra l’1%, di cui la gran parte sono imputabili a spese di amministrazione INPS.
Gli Assegni di integrazione salariale sono per lo più prestazioni di sostegno al reddito per casi di sospensione o interruzione delle attività di impianti.
Tale finora irrisorio utilizzo delle risorse del Fondo potrebbe vedere dei significativi incrementi in virtù della prestazione di integrazione della NASPI, di cui a seguire.
***
A partire dall’anno in corso si segnala infatti la presentazione di diverse domande provenienti da aziende, presentate all’attenzione del Comitato Amministratore del Fondo, miranti ad ottenere la prestazione di integrazione della NASPI, ai sensi dell’articolo 6, primo comma, lettera “b” dell’Accordo istitutivo del Fondo di Solidarietà (vedi Allegato 12 al testo collazionato del CCNL 18 maggio 2022, nella versione sottoscritta il 24 luglio 2025 – cfr. circolare Assoambiente n. 286 del 25.7.2025).
Come noto, tale prestazione consiste in integrazioni, in termini di importi o di durata, dell’indennità di disoccupazione involontaria (“NASPI”), secondo le modalità di cui al Messaggio INPS n. 1281 del 28.3.2024 (vedi circolare Assoambiente n. 90/2024 del 5.4.2024).
Come previsto dall’articolo 6, quinto comma, dell’Accordo istitutivo del Fondo (poi recepito, insieme alle successive modifiche, in appositi Decreti del Ministero del Lavoro) l’integrazione della NASPI è prevista per cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali o per risoluzione consensuale attraverso la procedura prevista dall’articolo 7, comma 7, della legge n. 604/1966 in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La prestazione erogata dal Fondo consiste, come noto, in una integrazione dell’importo atta ad assicurare per l’intera durata, lo stesso importo iniziale (importo normalmente destinato, come noto, a diminuzione progressiva) o in alternativa a prolungare il trattamento per ulteriori 18 mesi, nella misura pari all’ultimo importo percepito.
Le aziende interessate possono presentare domanda in merito esclusivamente per via telematica attraverso la struttura territorialmente competente dell’INPS; nel Paragrafo 3 del Messaggio INPS sopra citato sono riportate le modalità nel dettaglio.
Si ricorda che tale prestazione è finanziata, per ciascuna azienda, dal contributo pari a € 10/mensili pro-capite sopra citato, introdotto con il CCNL 6.12.2016 e oggi riportato nell’articolo 9, quinto comma, dell’Accordo istitutivo del Fondo.
Nel corso del 2025, il Comitato ha approvato una decina di domande presentate dalla medesima azienda (una grande impresa privata con sede in Romagna), per un totale di oltre 130mila euro di integrazione della NASPI (4 integrazioni di durata, per un importo medio di circa 24mila euro, e 5 integrazioni dell’importo, pari a circa 8mila euro per ciascun lavoratore cessato).
Sia pur attingendo alle risorse “aggiuntive” e non alla contribuzione di legge, quindi, la prestazione di integrazione della NASPI sta iniziando a godere di una certa attenzione.
***
Sempre nell’ambito delle prestazioni del Fondo, si informa altresì che il Comitato Amministratore del Fondo, nella riunione del 21 luglio u.s., ha approvato il Regolamento relativo ad una delle prestazioni del Fondo, ovvero il “finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale”, ai sensi dell’articolo 6, comma 1 Lettera d), dell’Accordo istitutivo, poi recepito come noto nel Decreto Interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019 e successive modifiche e integrazioni.
La misura della prestazione corrisponde alla copertura integrale della retribuzione oraria lorda dei lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla formazione, ridotta dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari.
L’accesso al finanziamento dei programmi formativi è subordinato all’espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste dalla legge e dal CCNL di categoria in caso di esigenze di riconversione o riqualificazione del personale, anche con riguardo a possibili esuberi, oltre che alla sottoscrizione di un accordo sindacale aziendale con la RSU (o in mancanza con le OOSS territoriali stipulanti il CCNL).
Le domande possono essere presentate dal giorno successivo al termine dell’intervento formativo per il quale viene richiesto il finanziamento ed entro i sei mesi successivi.
La domanda dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare ovvero del legale rappresentante, i seguenti elementi:
Alla domanda, infine, deve essere allegata copia dell’accordo sindacale e l’elenco dei lavoratori beneficiari dei programmi formativi, con la specifica indicazione, per ciascuno di essi, della retribuzione oraria lorda, delle ore di formazione e della retribuzione da finanziare.
Il meccanismo è quello del rimborso/conguaglio con i contributi dovuti.