È illegittima l’ordinanza con cui il Sindaco intima "tout court" il conferimento in discarica dei rifiuti abbandonati su un'area privata senza avere preso prima in considerazione la possibilità di destinarli a recupero.
Tale valutazione, sottolinea il Consiglio di Stato nella sentenza 20 giugno 2024, n. 5511, è infatti obbligata alla luce dei "Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti" di cui all'articolo 179 del Dlgs 152/2006, il quale stabilisce che “la gestione dei rifiuti debba avvenire secondo un preciso ordine gerarchico, provvedendo prioritariamente alla prevenzione, intesa come insieme di misure volte a impedire la produzione di rifiuti; alla preparazione per il riutilizzo, definita come operazione di controllo, pulizia e riparazione, che permette il riutilizzo del bene; al riciclaggio, quale forma di recupero attraverso il ricorso a tecniche appropriate per ottenere altri prodotti o materiali; al recupero di altro tipo (come avviene, ad esempio, con le tecniche di recupero per produrre energia e l'utilizzo del rifiuto pretrattato come combustibile). L’ultima opzione è costituita dallo smaltimento, che rappresenta quindi l’ipotesi residuale”.
Tale gerarchia, a giudizio del Consiglio di Stato, deve essere rispettata anche in sede di emanazione delle ordinanze comunali che intimano la rimozione di rifiuti abbandonati e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. n. 152/2006.
In applicazione di tali principi, il Consiglio di Stato ha, pertanto, accolto il ricorso della società appellante ed ha deciso di annullare l'ordinanza con la quale il Sindaco di un comune della Provincia di Trento aveva disposto il conferimento in discarica di un cumulo di rifiuti abbandonati, “senza dar conto di aver preventivamente verificato la possibilità di individuare forme alternative di bonifica dell’area, attraverso il ricorso alla modalità del recupero in tutto o in parte dei rifiuti presenti nell’area stessa”.
Si rinvia alla Sentenza del Consiglio di Stato allegata per ogni ulteriore approfondimento.