Con la Delibera 396/2025/R/rif del 5 agosto 2025 ARERA ha approvato il Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti urbani (TICSER), recente i criteri per la definizione dell’articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Per quanto riguarda la tassonomia dell’utenza, ai fini dell’applicazione del TICSER sono definite le seguenti macrocategorie:
Nella Delibera viene richiamato anche il caso in cui le utenze non domestiche che producono RU, li conferiscano, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico (art. 238, c. 10, del D.lgs. n. 152/2006) e dimostrino di averli avviati a riciclo o a recupero, in tal caso ARERA precisa che è riconosciuta rispettivamente l’esenzione o la riduzione (secondo le previsioni stabilite nei pertinenti Regolamenti per l’applicazione della TARI o della Tariffa corrispettiva), delle componenti tariffarie rapportate alla quantità dei rifiuti conferiti ma resta impregiudicato il versamento delle componenti tariffarie di “Decoro urbano” e “Accesso al servizio”.
La tariffa per l’utenza finale si articola in cinque componenti (struttura pentanomia):
a) decoro urbano T(DEC)
b) accesso al servizio T(ACS)
c) raccolta e Trasporto dei rifiuti urbani T(RAC)
d) trattamento e Recupero T(REC)
e) trattamento e Smaltimento T(SMAL)
La nuova articolazione si applicherà dal 2028 alle tipologie di prelievo TARI e Tariffa corrispettiva, di cui rispettivamente ai commi 651- 652 e 668 dell’articolo 1 della legge 147/2013) e da tale data le varie componenti di costo, variabile e fisso, dovranno essere valorizzate in relazione alle nuove formule riportate nella presente Delibera.
La Delibera prevede per l’Ente territorialmente competente la possibilità di suddividere ulteriormente le componenti di parte variabile o di avvalersi, per uno specifico ambito tariffario, di una deroga temporanea (al massimo per il biennio 2028-2029) per l’adozione della struttura pentanomia (ove sussistano specifiche condizioni richiamate nella presente Delibera).
Prevista anche una gradualità di implementazione per le utenze a partire dal primo anno di applicazione della struttura pentanomia: l’ammontare complessivo delle componenti tariffarie dovuto per le due macrocategorie non può superare del 10% annuo l’importo che avrebbe dovuto essere corrisposto applicando i criteri di articolazione previgente, a parità di relativa consistenza e di caratteristiche dell’utenza.
La Delibera inoltre precisa che per le procedure per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, avviate dal 1 gennaio 2028, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pro tempore vigenti sono integrate, indipendentemente dalla tipologia di prelievo adottato, dal criterio della misurazione/contabilizzazione del rifiuto conferito.
Nel far rinvio, per ulteriori dettagli, alla Delibera 396/2025 e relativo Allegato A, in allegato alla presente, rimaniamo a disposizione per informazioni anche in relazione ad eventuali iniziative in materia.