AssoAmbiente

Circolari

2025/335/SA-LAV/MI

E’ in vigore dal 9 agosto scorso la legge in oggetto, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 luglio 2025. 

(Di seguito il link: 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-07-25&atto.codiceRedazionale=25G00114&elenco30giorni=false ).

Essa assume rilevanza, per quanto di interesse in questa sede, in modo particolare per due temi:

  • disposizioni più ampie e flessibili in materia di conservazione del posto di lavoro e aspettative non retribuite, in favore di lavoratori che si trovino in determinate condizioni soggettive;
  • permessi retribuiti aggiuntivi correlati a specifiche necessità e accertamenti di natura medica.

Gli articoli di interesse, per quanto citato, sono i primi due.

L’articolo 1 consente ai lavoratori affetti da malattie oncologiche, o che comunque comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, di richiedere un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. 

Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa; la fruizione del congedo decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Sembrerebbe pertanto aggiungersi a periodi di comporto e aspettativa previsti dalla contrattazione collettiva.

Come di consueto, esso non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Lo scopo della norma è evidente, garantire cioè a lavoratori affetti da patologie particolarmente gravi di poter disporre di un periodo di conservazione del posto più ampio, per quanto privo di sostegno economico, rispetto a lavoratori affetti da malattie di minore gravità.

La legge fa salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.

A tale proposito, fermo rimanendo quanto sopra anticipato in tema di eventuale sommatoria di aspettative e congedo, è meritevole di approfondimento la sovrapposizione tra le nuove norme di legge e quanto oggi previsto nel CCNL 18 maggio 2022, articolo 43, paragrafi “B” e “D”, con particolare riguardo, per l’appunto, al riconoscimento di periodi di comporto in misura variabile, collegata alla gravità delle patologie.

L’articolo 1, quarto comma, della legge n. 106 introduce un ulteriore criterio di priorità per il lavoratore ad accedere, una volta terminato il periodo di congedo, allo svolgimento della prestazione con modalità di lavoro agile, ovviamente qualora la prestazione lavorativa lo consenta (criterio che va ad aggiungersi, sovrapponendosi in parte, a quelli previsti dall’articolo 18, comma 3-bis della legge n. 81/2017 come modificata dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 105/2022).

***

L’articolo 2 della legge prevede inoltre, in favore dei soggetti di cui all’articolo 1, con l’aggiunta di coloro che risultino affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, il diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso da utilizzare per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.

Il trattamento economico per tali permessi è quello previsto per il caso di malattia, ai sensi di legge e di CCNL (indennità anticipata dalle aziende e recuperata tramite conguaglio contributivo), oltre alla copertura figurativa. 

Tali permessi sono riconosciuti anche ai dipendenti con figlio minorenne che si trovi nella medesima situazione.

Il diritto ai permessi di cui all’articolo 2 della legge decorre dall’1 gennaio p.v. 

 

» 18.09.2025

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