Il Consiglio di Stato con sentenza 26 settembre 2025, n. 7565 ha chiarito che è la Provincia l'unica Autorità pubblica che deve individuare il responsabile dell'inquinamento di un'area, tenuto a realizzare le attività di bonifica e ripristino ambientale.
Contrariamente a quanto deciso dal TAR Lombardia (sentenza n. 485/2023), il Consiglio di Stato ha ribadito la competenza dell’ente provinciale richiamando, tra l’altro l’art. 244 del D.lgs. n. 152/2006 che stabilisce che ove si riscontri il superamento delle CSC in un determinato sito, la Provincia (o, se istituita, la Città metropolitana) individua, con apposite indagini, il responsabile della contaminazione e, sentito il Comune competente, lo diffida, con ordinanza motivata, ad assumere le necessarie misure di contrasto del danno ambientale.
In sostanza, l'articolo 244 D.lgs. n. 152/2006 attribuisce all'autorità competente il potere di compulsare l'adempimento di quegli obblighi (di prevenzione, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino) facenti capo ex lege al responsabile dell'inquinamento, ove questi non si sia attivato spontaneamente.
In allegato la sentenza del Consiglio di Stato.