“L’installazione di tali sistemi di localizzazione previsti dagli articoli 16 e 17 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 e dalla Delibera n. 3 del 19 dicembre 2024 dell’Albo nazionale gestori ambientali (v. circolari Assoambiente n. 353/2024 e n. 003/2025), è un requisito tecnico obbligatorio per esercitare l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi in categoria 5 per il tracciamento dei rifiuti ai fini esclusivamente ambientali”.
Questo è il chiarimento fornito tramite FAQ dall’Albo Gestori ambientali che sulla materia richiama la circolare dell’Ispettorato del lavoro n. 2 del 7 novembre 2016 che regolamenta la fattispecie.
Nella circolare richiamata, all’ultimo capoverso si legge che “qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all’uso di tali strumenti), ovvero l’installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00, ecc.) – si può ritenere che gli stessi finiscano per “trasformarsi” in veri e propri strumenti di lavoro e pertanto si possa prescindere, ai sensi di cui al comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300/1970, sia dall’intervento della contrattazione collettiva che dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsti dalla legge”.
Come noto infatti, l’articolo 4, comma 2 citato, a seguito delle modifiche introdotte con il D.lgs. n. 151/2015, dispone che l’obbligo di sottoscrivere un preventivo accordo sindacale previsto dal comma 1 dello stesso articolo (o in alternativa l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro) non si applichi “agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa”.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, il datore di lavoro è comunque tenuto a fornire ai lavoratori “adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli”, al fine di poter utilizzare a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro le informazioni raccolte attraverso i dispositivi di geolocalizzazione.