AssoAmbiente

Circolari

2025/364/SAEC-NOT/PE

L'Unione europea ha pubblicato una Rettifica 9 ottobre 2025, n. 90795 del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493, modificando alcune disposizioni sulle modalità di comunicazione delle emissioni di gas serra a carico dei gestori degli impianti soggetti al Sistema ETS ("Emission Trading System").

Per quanto d’interesse, ricordiamo che a seguito delle modifiche introdotte dal Direttiva 2023/959/UE (Direttiva ETS) entro il 31 luglio 2026 la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla “fattibilità dell'inclusione degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani nell'EU ETS, anche in vista della loro inclusione a partire dal 2028, e valutando la potenziale necessità di consentire agli Stati membri di non partecipare fino al 31 dicembre 2030” (v. circolare associativa n. 208 del 1 agosto 2023). Gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani con una potenza termica nominale complessiva superiore a 20 MW sono comunque obbligati dal 1° gennaio 2024 al monitoraggio, comunicazione, verifica e accreditamento dei verificatori ai sensi degli articoli 14 e 15 della Direttiva ETS. 

Con la Rettifica n. 90795/2025 la Commissione ha apportando alcuni piccoli cambiamenti con riferimento all'informazione sulle emissioni. In particolare:

  1. sulle modalità di determinazione della frazione di biomassa nei combustibili contenenti sia fonti fossili che biomassa
    «4. Il gestore può determinare la frazione di biomassa e la frazione identica di biomassa con fattore di emissione pari a zero del biogas utilizzando la documentazione relativa all’acquisto di biogas di un valore energetico equivalente, a condizione che dimostri in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che […]».
  2. sul calcolo della frazione dei combustibili rinnovabili di origine non biologica (cd. RFNBO) all'interno dei prodotti che contengono anche combustibili fossili
    «Il gestore può determinare la frazione di RFNBO o RCF e la frazione identica di RFNBO o RCF con fattore di emissione pari a zero del gas naturale se tali frazioni sono state immesse in una rete del gas naturale utilizzando la documentazione relativa all’acquisto di RFNBO o RCF di un valore energetico equivalente, purché dimostri in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente che:».

Per maggiori informazioni si rimanda al provvedimento UE in allegato.

» 13.10.2025
Documenti allegati

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