Il silenzio-assenso non è applicabile al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale perché la normativa europea sulla VIA stabilisce espressamente che le autorizzazioni ambientali siano sempre rilasciate con un provvedimento espresso.
Tale principio è stato chiarito dalla sentenza n. 12331 del 23 giugno 2025 del TAR del Lazio che, richiamando la Direttiva 2011/92/UE, chiarisce che, anche quando l'Autorità competente ad emanare il provvedimento di VIA, al fine di emettere l'atto, ha bisogno di ottenere, trattandosi di opere di competenza statale, il parere del Ministero della cultura, ai sensi dell’art. 25, comma 2 del D.lgs. n. 152/2006, non è applicabile il meccanismo del "silenzio-assenso” (orizzontale) tra Amministrazioni e non è, di conseguenza, applicabile l’art. 17-bis della L. n. 241/90 in base a quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo.
Concludono i Giudici laziali che “sebbene il ritardo nella conclusione del procedimento connoti senz’altro la relativa condotta in termini di illegittimità, che può essere fatta valere mediante l’attivazione degli strumenti apprestati dall’ordinamento per reagire all’inerzia dell’Amministrazione, la natura necessariamente espressa e pluristrutturata della decisione sulla compatibilità ambientale da un lato esclude la formazione per silentium dell’atto di concerto e, dall’altro lato, implica che l’Autorità concertante non possa in alcun modo ignorare l’avviso espresso da quella concertata che, ove non condiviso, potrà semmai dare luogo alla procedura di cui all’art. 5, co. 2, lett. c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (deferimento al Consiglio dei Ministri)”.
Per ogni approfondimento si rinvia alla sentenza del Tar Lazio allegata.