Il TAR Sardegna, con sentenza n. 793 del 03/10/2025 si è pronunciato su un ricorso proposto da un’azienda volto ad ottenere l’annullamento dei provvedimenti con i quali l’Amministrazione resistente aveva disposto l’esclusione dell’azienda ricorrente dalla procedura per l’affidamento del servizio a somministrazione di raccolta ed avvio alle operazioni di recupero, smaltimento o deposito, aggiudicando l’appalto in favore di altra azienda.
Il Giudice Amministrativo ha ritenuto i provvedimenti gravati illegittimi “in quanto in essi non è stata esplicitata una motivata preferenza per l’offerta presentata dalla società poi risultata aggiudicataria […] essendosi tali atti tradotti in una determinazione espulsiva ai danni della ricorrente” ed ha, pertanto, accolto il ricorso e disposto l’annullamento del verbale di aggiudicazione in quanto assunto sulla scorta di tale illegittima esclusione.
In particolare, il Tar Sardegna ha stabilito che nel caso di affidamento diretto del servizio di recupero e smaltimento rifiuti l’Amministrazione, pur godendo di ampia discrezionalità, è tenuta a motivare la scelta dell’impresa affidataria, come stabilito dal D.lgs n. 36 del 2023, il quale pur prevedendo che la scelta dell’operatore sia operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, “lascia fermo l’obbligo di motivarne le ragioni […], di modo che tale scelta – pur eminentemente discrezionale – non sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, ove sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti”.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza in allegato.