AssoAmbiente

Circolari

2025/441/SAEC-ENE/PE

Il D.lgs. n. 178/2025 (G.U. 275 del 26.11.2025) modifica la disciplina sulle energie rinnovabili, semplificando procedure, estendendo l'ambito applicativo e introducendo digitalizzazione e zone di accelerazione per ridurre burocrazia e tempi autorizzativi.

Il provvedimento interviene con disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 190/2024, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Segnaliamo in particolare:

  • amplia campo applicazione anche i sistemi di accumulo e gli elettrolizzatori, riconosciuti “infrastrutture indispensabili” e inseriti nella definizione di “impianto ibrido” quando integrati ai progetti FER;
  • gli interventi sottoposti al regime di PAS che ricadono in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione risultano automaticamente “non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonché compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti”;
  • si applica il regime della procedura abilitativa semplificata (PAS) qualora gli interventi rientranti in edilizia libera insistano sui beni, sulle aree o sui siti oggetto di tutela ai sensi della parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o “interferiscano con uno dei vincoli afferenti la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, dal rischio vulcanico e la prevenzione incendi”;
  • il regime di Autorizzazione Unica (AU) comprende la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la Valutazione di Incidenza Ambientale, l’autorizzazione paesaggistica e culturale, e il rilascio di eventuali titoli edilizi. La verifica di assoggettabilità a VIA, quando necessaria, deve precedere l’AU e avere una durata massima di 90 giorni;
  • previste tempistiche ridotte per l’AU in caso di installazione di pompe di calore sotto i 50 MW e per tutti gli interventi di revisione della potenza con incremento non superiore al 15%;
  • la Piattaforma SUER (Sportello Unico Energie Rinnovabili) è assegnata al MASE;
  • previste sanzioni per mancato ripristino dei luoghi alla scadenza dell’impianto.
     

Si rimanda al provvedimento in allegato (v. Allegato 1) per ulteriori dettagli.

Si allega inoltre la nota predisposta da NOMOS che riporta una tabella contenente il testo del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (TU FER) coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo correttivo (D.lgs. n. 178/2025) e con quelle introdotte dal DL 175/2025 Transizione 5.0 e Aree Idonee (attualmente all’esame della Commissione Ambiente ed Energia del Senato).

» 28.11.2025
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