La Regione Lombardia ha pubblicato la Legge Regionale 9 dicembre 2025, n. 18 “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025” che interviene con modifiche su diversi provvedimenti regionali.
In particolare, segnaliamo:
Viene poi chiarito che le autorizzazioni EoW, rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del D.lgs. n. 152/2006, che prevedono l'uso di rifiuti inerti diversi da quelli indicati nel Regolamento nazionale 127/2024, ove già conseguite, restano valide e pienamente efficaci. E potranno essere rinnovate o rilasciate – nel rispetto del D.lgs. n. 152/2006 – anche mediante metodologie alternative riconosciute, qualora garantiscano standard equivalenti di qualità e sicurezza ambientale.
Sia per le condizioni richiamate che in materia di autorizzazioni in essere, Regione chiarisce che la dimostrazione sugli impatti su ambiente e salute possa essere condotta alternativamente “mediante prove o valutazioni condotte secondo metodiche riconosciute, anche ai sensi del Regolamento CE n. 440/2008” che, ricordiamo stabilisce i metodi di prova standardizzati per valutare le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche delle sostanze chimiche, fondamentali per l'applicazione del Regolamento REACH.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Legge regionale n. 18/2025 in allegato.