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2025/472/SAEC-NOT/LE

Con il Decreto Ministeriale n. 325 del 12 dicembre 2025, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha reso noto il calendario dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate, per l’anno 2026

Il provvedimento, in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore, riporta all’art. 2 il calendario dei divieti (che fa rinvio al suo Allegato A) mentre nei successivi articoli 3, 4, 5 e 6 prevede particolari deroghe o agevolazioni, rispettivamente, per i veicoli provenienti o diretti da/verso l’estero, per i veicoli provenienti o diretti da/verso la Sardegna, per i veicoli provenienti o diretti da/verso la Sicilia e per i veicoli impegnati nel trasporto intermodale.

L’art. 7, comma 2 riporta, invece, le categorie di veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici, che sono esentati dal divieto anche se circolano scarichi. Anche quest’anno esso include: 

  1. nettezza urbana e raccolta rifiuti effettuati dal luogo di produzione a quello di smaltimento e/o recupero o al centro di raccolta per lo stoccaggio provvisorio, senza operazioni intermedie di carico o scarico;
  2. trasporto di rifiuti urbani dal centro di raccolta a quello di smaltimento e/o recupero effettuato con veicoli delle amministrazioni comunali, nonché da veicoli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano lo smaltimento dei rifiuti, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
  3. pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri;

Il comma 4, lettera c) dello stesso art. 7 conferma l’estensione a 80 km la distanza massima percorribile in esclusione dal divieto, per rientrare alla sede aziendale o alla residenza del conducente, purché non percorrano tratti autostradali.

Tra le novità del decreto in oggetto si segnala la modifica del comma 5 dell’articolo 6 il quale prevede che i trattori stradali, quando viaggiano isolati, possono circolare nei giorni di divieto anche nel caso in cui siano utilizzati per operazioni di trasporto intermodale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna. In sostanza, è stato eliminato il limite delle 7,5 tonnellate e pertanto tutti i trattori isolati a prescindere dalla massa potranno circolare in deroga durante la limitazione nelle condizioni sopra previste.

Specifiche disposizioni per il trasporto di merci pericolose vengono, infine, riportate dall’art. 12 del decreto.

Si rimanda al testo del decreto, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli e/o approfondimenti.

» 23.12.2025
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