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Circolari

2026/028/SAEC-GIU/CS

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41415 del 23 dicembre 2025, si è espressa, nell’ambito di un giudizio riguardante il sequestro di un impianto di trattamento rifiuti a seguito di diverse inadempienze, sugli oneri di verifica da parte di chi riceve i rifiuti e, più in generale, di ogni detentore. 

Pur evidenziando che la classificazione e l'assegnazione del codice EER previsto spettano "primariamente" al produttore del rifiuto, viene sottolineato come la normativa e la giurisprudenza abbiano stabilito che anche il destinatario sopporta oneri di verifica "e non può fare scelte arbitrarie sulla qualificazione del rifiuto". 

Nella sentenza viene inoltre richiamato il fatto che se la composizione dei rifiuti ricevuti non è nota il destinatario dovrà raccogliere le informazioni valevoli all'acquisizione di sufficiente conoscenza di tale composizione, così da attribuire al rifiuto il codice appropriato. Se tale valutazione dovesse risultare impossibile a livello pratico, ci si dovrà basare sul principio di precauzione classificando il rifiuto come pericoloso. La Corte ha quindi motivato quanto riportato con l’attuazione del principio eurounitario e nazionale di responsabilità "condivisa" lungo l'intera filiera di gestione del rifiuto.

In definitiva, secondo la sentenza dei giudici, il destinatario dei rifiuti deve sempre verificare la classificazione effettuata dal produttore e, quando la composizione degli stessi non è nota, deve determinarla ricercando le sostanze pericolose "ragionevolmente" presenti attraverso campionamenti e analisi.

Per ulteriori informazioni si rimanda al testo della sentenza allegato.

» 20.01.2026
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