AssoAmbiente

Circolari

2026/030/SAEC-NOT/CS

Sul sito della Camera dei Deputati è disponibile il testo della proposta di legge recante l’istituzione di un sistema di deposito cauzionale per i contenitori monouso per bevande e delega al Governo per la disciplina della filiera di recupero. Al momento il provvedimento non è stato ancora assegnato ad alcuna Commissione ma tale passaggio dovrà essere fatto a breve per dare via all’iter legislativo.

Di seguito si riporta una sintesi dei contenuti della proposta di legge:

  • l’articolo 1 stabilisce che la legge disciplina l'istituzione e la realizzazione di un sistema nazionale di deposito cauzionale per i contenitori monouso per bevande, al fine di incrementare i tassi di raccolta e di riciclo degli imballaggi e di ridurre la dispersione ambientale di rifiuti, garantendo il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva sulle plastiche monouso. Vengono poi indicate le definizioni per “sistema di deposito cauzionale” e “contenitori monouso per bevande” (imballaggi in plastica e in metallo destinati a contenere bevande, aventi capacità compresa tra 0,1 litri e 3 litri);
  • l’articolo 3 delega il Governo ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina per l'istituzione del sistema di deposito cauzionale, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
  1. garantire coerenza normativa e regolatoria nell'integrazione di un sistema di deposito cauzionale obbligatorio per i contenitori monouso per bevande all'interno dell'attuale regime di responsabilità estesa del produttore;
  2. disciplinare il sistema di riconoscimento dei soggetti responsabili del sistema di deposito cauzionale;
  3. prevedere che i soggetti aderenti alla filiera di recupero istituiscano appositi marchi identificativi da apporre sui contenitori soggetti a deposito cauzionale;
  4. stabilire che il soggetto responsabile del sistema di deposito cauzionale definisca, nel rispetto dei criteri di trasparenza e proporzionalità, le modalità di regolazione dei rapporti economici e operativi tra i soggetti aderenti alla filiera;
  5. prevedere che i titolari dei punti di vendita o di somministrazione di bevande provvedano alla raccolta dei contenitori vuoti restituiti dai consumatori e assicurino il rimborso dell'importo del deposito cauzionale versato;
  6. favorire l'adozione, da parte dei rivenditori di bevande, anche su richiesta del soggetto responsabile del sistema di deposito cauzionale, di sistemi automatici di raccolta dei contenitori, da collocare all'interno di spazi idonei e conformi alle normative vigenti;
  7. prevedere che i consumatori possano restituire i contenitori soggetti a deposito cauzionale presso gli esercizi commerciali in cui li hanno acquistati o presso altri punti di vendita che distribuiscono prodotti analoghi;
  8. prevedere che gli esercizi commerciali al dettaglio con superficie di vendita superiore a 200 metri quadrati garantiscano la disponibilità di punti per la raccolta dei contenitori restituiti, a gestione manuale o automatica, e che gli esercizi commerciali con superficie inferiore a 200 metri quadrati possano aderire su base volontaria;
  9. stabilire l'importo del deposito cauzionale per ogni tipologia di contenitore;
  10. introdurre un sistema sanzionatorio amministrativo a carico dei soggetti obbligati all'adesione al sistema di deposito cauzionale, in caso di mancato adempimento;
  • l’articolo 4 affida al MASE il compito di trasmettere annualmente alle Camere una relazione sui risultati conseguiti, sull'andamento dei tassi di raccolta e sulle eventuali criticità riscontrate nell'attuazione del sistema di deposito cauzionale. Nella prima relazione trasmessa alle Camere si dà conto anche delle eventuali problematiche e dei potenziali benefìci ambientali derivanti dall'inclusione dei contenitori monouso per bevande in vetro e cartone tra quelli soggetti al sistema di deposito cauzionale, indicando, se del caso, le relative procedure e modalità di applicazione.
     

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della proposta di legge allegata.

» 21.01.2026
Documenti allegati

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