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2026/032/SAEC-FER/PE

Il Decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5 (G.U. n. 15 del 20.01.2026) di attuazione della Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III) per la promozione delle fonti di energia rinnovabile (FER) dal 4 febbraio 2026 ridefinisce gli obiettivi nazionali per le FER 2030.

Il provvedimento si articola in 51 articoli suddivisi in 6 capitoli che entrano nel dettaglio dei nuovi obblighi, tra l’altro, per il comparto delle biomasse, quello dell’idrogeno e dedicando un capitolo a parte alle zone di accelerazione per le FER e all’evoluzione delle Garanzie d’Origine (GO):

  • Capo I       - modifiche al D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199;
  • Capo II  - modifiche al D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79;
  • Capo III - modifiche al D.lgs. 1° giugno 2011, n. 93;
  • Capo IV - modifiche al D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28;
  • Capo V  - modifiche al D.lgs. 4 luglio 2014, n. 102;
  • Capo VI - modifiche al D.lgs. 21 marzo 2005, n. 66.
     

Modificati i principali target energetici nazionali fissati per il 2030: l’Italia dovrà raggiungere una quota di FER pari al 39,4% del consumo finale lordo di energia entro il 2030. la fine di questo decennio (+9,4% dell’obiettivo riportato nel D.lgs. n. 199/2021 di recepimento della RED II).

Per quanto riguarda l’uso della biomassa dovrà essere destinata prioritariamente a usi a maggior valore aggiunto e può essere incentivata per fini energetici solo se non è possibile utilizzarla per:

  • prodotti a base di legno.
  • prolungamento del ciclo di vita dei prodotti esistenti.
  • riutilizzo o riciclaggio.
     

Il Governo potrà però disporre deroghe motivate nel caso in cui sia necessario garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico. Focus importante su biomassa legnosa.

Affinché le biomasse siano contabilizzate verso gli obiettivi 2030, sarà necessario che garantiscano riduzioni significative di gas serra rispetto ai fossili. Nel caso di impianti per la produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento con una potenza superiore a 10 MW, è stabilita una riduzione del 70% dei gas serra fino al 2029 e dell’80% dal 2030. Per quelli sotto i 10 MW, è prevista una riduzione del 70% per i primi 15 anni di operatività e dell’80% successivamente.

Per ulteriori dettagli si rimanda al decreto in allegato.

» 21.01.2026
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