AssoAmbiente

Circolari

2026/037/SA-LAV/MI

Con circolare n. 293 del 30 luglio 2025 abbiamo informato circa la delibera del Comitato Amministratore del Fondo Bilaterale di Solidarietà dei Servizi Ambientali, adottata il 21 luglio, recante l’approvazione del Regolamento relativo ad una delle prestazioni del Fondo, ovvero il “finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale”, ai sensi dell’articolo 6, comma 1 Lettera d), dell’Accordo istitutivo, poi recepito come noto nel Decreto Interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019 e successive modifiche e integrazioni.

Lo scorso 9 dicembre l’INPS ha pubblicato l’allegato Messaggio n. 3724, recante le modalità di accesso ai programmi formativi, e relative istruzioni contabili; le domande possono quindi ora essere presentate, seguendo le indicazioni dell’Istituto (paragrafo 1 del Messaggio).

La misura della prestazione corrisponde alla copertura integrale della retribuzione oraria lorda (imponibile previdenziale) dei lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla formazione, ridotta dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari

Il finanziamento è riconosciuto nel limite massimo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, compresa anche la contribuzione addizionale e straordinaria, nel limite di quanto dovuto fino al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo (quantificandosi in tal modo il “tetto aziendale”).

Le domande possono essere presentate dal giorno successivo al termine dell’intervento formativo (per una durata massima di dodici mesi) per il quale viene richiesto il finanziamento ed entro i sei mesi successivi. 

La domanda dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare ovvero del legale rappresentante, i seguenti elementi: 

  • il periodo di formazione, 
  • il numero dei lavoratori coinvolti, 
  • il totale delle ore di formazione svolte; 
  • l’importo da finanziare per le ore di formazione svolte; 
  • la data dell’accordo sindacale; 
  • la dichiarazione di responsabilità nella quale l’azienda attesti: a) di aver usufruito o meno di altri finanziamenti previsti da Fondi nazionali, territoriali, regionali, comunitari e, in caso affermativo, il periodo di formazione svolto, il numero di lavoratori coinvolti, il totale di ore di formazione svolte e l’importo finanziato; b) l’eventuale ricorso congiunto con le altre prestazioni ordinarie. 

Alla domanda, infine, deve essere allegata copia dell’accordo sindacale e l’elenco dei lavoratori beneficiari dei programmi formativi, con la specifica indicazione, per ciascuno di essi, della retribuzione oraria lorda, delle ore di formazione e della retribuzione da finanziare.

Il meccanismo è quello del rimborso/conguaglio con i contributi dovuti.

» 23.01.2026
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