Il MASE ha risposto ad un interpello avanzato dalla Regione Toscana avente ad oggetto la gestione dei depositi di rifiuti già in essere al momento dell'entrata in vigore del Dpr 915/1982 — ovvero della prima disciplina organica nazionale in materia di rifiuti, poi sostituita dal Decreto Ronchi e dal D.lgs. n. 152/2006 — nei casi in cui non ricorrono i presupposti per avviare la procedura di bonifica di sito contaminato.
Il MASE, con la sua risposta n. 25149, dopo aver richiamato la normativa pertinente esclude espressamente la possibilità di configurare un regime giuridico speciale o derogatorio per il sito con il deposito di rifiuti esclusivamente fondato sull'epoca della sua formazione. Pertanto tutti gli interventi che riguardano depositi risalenti nel tempo – compresi quelli antecedenti al Dpr 915/1982 — devono essere autorizzati nel rispetto della normativa vigente avendo riguardo, caso per caso, al procedimento previsto dal legislatore per l’approvazione dei progetti e per il rilascio dei titoli abilitativi necessari alla loro realizzazione. Anche le valutazioni vanno quindi condotte caso per caso, in funzione delle concrete condizioni ambientali e dei rischi riscontrati, con il supporto delle autorità competenti in materia ambientale.
Il ricorso a ordinanze sindacali, strumento comunque utilizzabile nei limiti previsti dalle norme, non può mai tradursi in una modalità ordinaria di gestione dei depositi di rifiuti, né in una deroga generalizzata.
Per maggiori approfondimenti si rinvia alla domanda di interpello e alla risposta del MASE.