AssoAmbiente

Circolari

2026/114/SAEC-NOT/PE

Il MASE ha risposto (prot. 53741 dell’11 marzo 2026) ad un interpello avanzato dal Comune di Civitanova Marche (prot. n. 233624 del 10 dicembre 2025) con cui venivano chiesti chiarimenti in ordine al rispetto – nel caso di approvazione di un progetto di MISP che preveda il mantenimento in situ dei rifiuti - delle condizioni previste dal D.lgs. n. 36/2003 e l’acquisizione, nell’ambito della Conferenza dei servizi (art. 242 del D.lgs. n. 152/2006), dell’autorizzazione prevista dall’art. 8 del D.lgs. n. 36/2003. Inoltre, in caso positivo, se l’applicazione del D.lgs. n. 36/2003 possa essere limitata alle sole disposizioni relative alla chiusura e alla gestione post-operativa delle discariche.

Il caso evidenziato dal Comune riguardava un sito contaminato nel quale erano interrati rifiuti non pericolosi. Il progetto di bonifica prevedeva il mantenimento in situ dei rifiuti perché non era sostenibile economicamente un intervento di rimozione. E quindi veniva proposta una operazione di "messa in sicurezza permanente" (MISP) degli scarti presenti nel posto. 

Il Ministero ha sottolineato nella sua risposta che si applica solo la disciplina delle bonifiche nel caso in cui i rifiuti interrati restano dove stanno, non vengono rimossi e movimentati e sono adottate misure atte a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti: “l’approvazione di un progetto di MISP che preveda il mantenimento in situ dei rifiuti, senza rimozione e movimentazione dei medesimi secondo le modalità previste dall’Allegato 3 al Titolo V della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 va autorizzato dall’Autorità competente ai sensi dell’art. 242, comma 7, D.lgs. n. 152/2006 e, per i SIN, ai sensi dell’art. 252, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Per tale tipologia di intervento non è richiesto il rispetto delle condizioni previste dal D.lgs. n. 36/2003 e l’acquisizione, nell’ambito della Conferenza dei servizi di cui all’art. 242 del D.lgs. n. 152/2006, dell’autorizzazione prevista dall’art. 8 del D.lgs. n. 36/2003”. 

Nel caso invece in cui la messa in sicurezza dei rifiuti avviene con spostamento in altra area del sito inquinato, o si proceda a conferire anche altri rifiuti presenti nello stesso sito, si applica la normativa sulle discariche (D.lgs. n. 36/2006). Infine il Ministero precisa che, in tal caso, poiché la "discarica" è funzionale alla bonifica dell'area, il procedimento autorizzatorio è quello di bonifica normato dal D.lgs. n. 152/2006.

Per maggiori approfondimenti si rinvia alla domanda di interpello e alla risposta del MASE.

» 16.03.2026

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