La Corte di Cassazione con sentenza n. 5357 del 10 febbraio 2026 ha confermato la responsabilità amministrativa di un'azienda ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 per un infortunio sul lavoro causato dalla rimozione delle protezioni antinfortunistiche.
La Corte ha stabilito che anche se motivata dalla volontà di evitare fermi produttivi, la rimozione delle protezioni antinfortunistiche da parte dei preposti configura reato e genera responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, in quanto la condotta produce un vantaggio indiretto per la società.
Dunque, in caso di infortunio sul lavoro, l'impresa risponde ai sensi della disciplina 231 anche se solo uno tra i soggetti dell'azienda responsabili del reato di lesioni ha agito nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.
La Corte ha ribadito che “l'illecito dell'ente è strutturato su una fattispecie complessa costituita sul piano oggettivo da tre elementi essenziali: la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con l'ente e la commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso (art. 5 D.lgs. n. 231/2001). A questi elementi si aggiunge l'elemento soggettivo della colpa di organizzazione, diversamente connotato a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione”.
La Corte ha poi chiarito l’alternatività esistente fra questi elementi “non essendo richiesto dalla disposizione in esame, ai fini della responsabilità dell'ente, che l'aver agito nell'interesse dell'ente o l'aver procurato un vantaggio al medesimo concorrano”.
Infine, in merito ai soggetti responsabili del reato, la Corte ha ribadito che “non è richiesto che, in caso di plurime imputazioni del medesimo infortunio, sia accertato per ciascuno degli imputati il rapporto di connessione tra la loro responsabilità penale e l’ente, essendo sufficiente che tale relazione sussista con riguardo a un singolo autore del reato”.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza in allegato.