AssoAmbiente

Circolari

2026/133/SAEC-NOT/LE

Definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) - Direzione Generale per la Motorizzazione, con Decreto direttoriale n. 98 del 3 marzo 2026, i requisiti costruttivi e funzionali delle macchine operatrici idonee alla manutenzione delle strade e alla raccolta e allo scarico dei rifiuti solidi urbani.

La disciplina è stata adottata per integrare l’attuale disciplina (Decreto Ministero trasporti n. 277/2001) e rispondere alle nuove esigenze delle attività che "svolgono un'attività operativa specifica e funzionale all'erogazione di un servizio pubblico essenziale".

Secondo quanto disposto nel DD n. 98/2026, le macchine operatrici dotate di moduli operativi per la manutenzione stradale, se rispondono alle caratteristiche e alle prescrizioni tecniche – anche in materia di revisione periodica - previste per i veicoli a motore per il trasporto di merci con massa compresa tra 3,5 e 12 tonnellate (categoria internazionale N2), possono essere ritenute idonee anche per la raccolta dei rifiuti.

Trattasi, più nel dettaglio, dei macchinari a carrozzeria permanente con attrezzature per il lavaggio e la sanificazione del manto stradale, sistemi di aspirazione o sistemi di disinfezione dei contenitori di rifiuti, che sono idonei anche al carico e allo scarico dei rifiuti (vasche di raccolta, mini-compattatori e costipatori installati sui veicoli per la raccolta porta a porta circolanti nelle strade strette).

Il decreto direttoriale precisa altresì che le macchine operatrici per la manutenzione delle strade e idonee alla raccolta e allo scarico dei rifiuti solidi urbani:

  • ai fini della circolazione su strada rientrano tra quelle di cui alla lettera a) del comma 2 all’art. 58 del Codice della strada;
  • non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h, anche mediante l’utilizzo di limitatore di velocità;
  • per quanto riguarda la sicurezza e i sistemi di bordo, devono rispondere alle caratteristiche tecniche previste per i veicoli delle categorie internazionali N2 del Regolamento UE 2018/858;
  • sono sottoposte alla revisione periodica secondo le tempistiche e la disciplina applicabile alla categoria N2.
     

Per ogni approfondimento si rinvia al Decreto direttoriale in oggetto, disponibile qui.

» 26.03.2026

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