Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1976 dell’11 marzo 2026, si è espresso sul perimetro della “privativa comunale”, cioè sull’esclusiva in capo al Comune (o all'impresa affidataria) della gestione integrata dei rifiuti urbani.
Nella sentenza è stato evidenziato che la Pubblica Amministrazione non può impedire alle imprese di raccogliere rifiuti urbani da privati per destinarli a recupero, ferma restando la legittimità di procedere a controlli su attività ed impianti. A sostegno di ciò i Giudici hanno affermato che "il Codice dell'ambiente assoggetta a privativa (comunale) esclusivamente la gestione dei rifiuti destinati allo smaltimento (cfr. articolo 198, D.Lgs. 152/2006), non anche l'esercizio delle attività di trattamento e recupero dei rifiuti che è, invece, affidata al rispetto del principio di libera concorrenza".
In ragione di quanto sopra riportato, i Giudici hanno stabilito che un provvedimento amministrativo che vieta ad un impianto di recupero rifiuti in libera concorrenza di ricevere gli scarti da utenze domestiche se non attraverso il gestore del servizio pubblico è da considerarsi illegittimo, in considerazione del fatto che si tratta di un’attività che rientra nel regime di libero mercato. Ad ogni modo l'Amministrazione pubblica potrà comunque effettuare i necessari controlli sulle attività dell'impianto aventi ad oggetto i rifiuti non destinati a recupero ma a smaltimento.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza allegato.