Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto ad un interpello avanzato da un Comune campano relativo alla qualificazione degli impianti di incenerimento come impianti di recupero di energia, classificati dal D.lgs. n. 152/2006 come "impianti R1". In particolare veniva chiesto se la qualifica di operazione di recupero energetico R1 possa ritenersi acquisita al rilascio dell’autorizzazione o necessitasse di controlli continui e se, in assenza di questa, l’impianto debba essere classificato come impianto di smaltimento. Inoltre veniva chiesto se il gestore potesse autonomamente qualificare l’impianto come coinceneritore per sottrarsi all’obbligo dell’indice R1 (che misura l'efficienza con cui l'inceneritore di rifiuti produce energia termica o elettrica).
Con la sua risposta n. 69498 il Ministero, dopo un inquadramento normativo, evidenzia come il rispetto o meno delle condizioni determina la denominazione, in sede di rilascio dell'autorizzazione, di "impianto di recupero" o "impianto di smaltimento". La formula R1, per gli impianti già esistenti, deve essere calcolata sulla base dei dati pratici di prestazione annuale dell'impianto. Per gli impianti di nuova realizzazione la qualifica sarà concessa all'inizio "sulla base delle specifiche di progettazione o costruzione, tenendo conto dei contratti di fornitura energetica, determinando successivamente l'efficienza energetica generale dell'impianto". Il gestore dell'impianto è, inoltre, obbligato a redigere ogni anno una relazione sul funzionamento e la sorveglianza dello stabilimento e inviarla all'Autorità competente.
Pertanto il gestore di un impianto di incenerimento rifiuti con recupero energetico deve sempre rispettare l'indice di efficienza indicato nell'autorizzazione e questo dovrà essere verificato periodicamente dall'Autorità competente.
Per ogni approfondimento si rinvia alla domanda di interpello e alla risposta del MASE.