AssoAmbiente

Circolari

p55817PE

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni di pari oggetto per informarvi che sono stati pubblicati tre decreto dirigenziali in merito all’Emission Trading:

1. Decreto per l'assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2005- 2007 

Il decreto non comprende ancora l'assegnazione per i cosiddetti "nuovi entranti". In merito evidenziamo che all’articolo 3 comma 3 si riporta che occorre richiedere l'iscrizione al Registro perché il rilascio delle quote sia effettuato. Al riguardo l'APAT aveva già richiesto, nei mesi scorsi direttamente alle aziende autorizzate, alcune informazioni (in particolare la nomina del responsabile aziendale per la gestione delle quote) ai fini dell'iscrizione al registro. Pertanto tali aziende NON dovranno ripetere la domanda di iscrizione ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del decreto. Ciò dovrebbe essere chiarito anche sul sito APAT su cui troverete tutte le informazioni relative all'Emissions Trading (incluso il registro delle emissioni che tuttavia non è ancora operativo).

2. Decreto di aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate nel dicembre 2004 e nel gennaio 2005.

Con tale decreto vengono anche annullate le autorizzazioni rilasciate agli impianti che in seguito sono stati esclusi dal campo di applicazione dell'Emissions Trading.

Desideriamo chiarire che per "data di pubblicazione" sia del decreto DEC/RAS/65/2006 con le autorizzazioni, sia del decreto DEC/RAS/074/2006 con l'assegnazione, si intende la data in cui appare la comunicazione in Gazzetta Ufficiale (non ancora avvenuta).

3. Decreto per il rilascio del riconoscimento degli enti verificatori delle emissioni del 2 marzo 2006 – DEC/RAS/96/2006

recante il rilascio del riconoscimento dell'attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni.

Il Ministero dell'Ambiente ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alle modalità di conduzione delle verifiche delle emissioni di gas serra rilasciate dagli impianti.

Il verificatore indipendente ha quindi il compito di verificare:

  • la conformità della comunicazione delle emissioni che il gestore deve presentare ai sensi dell'articolo 4, comma 2 dei decreti di autorizzazione;
  • la conformità del sistema di monitoraggio alle disposizioni impartite attraverso i decreti di autorizzazione e il decreto DEC/RAS/854/2005;
  • la coerenza tra le fonti effettivamente presenti sull'impianto e le fonti per le quali sono stati comunicati dati storici ed è stata richiesta (ed ottenuta) l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.

A tale riguardo si evidenzia che tutte le fonti oggetto di comunicazione dei dati storici devono anche essere oggetto di monitoraggio e relativa comunicazione in quanto hanno costituito la base per l'assegnazione delle quote.

Sempre in merito al tema Emission trading vi informiamo inoltre che è in corso di definizione il decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/87/CE e della direttiva 2004/101/CE che istituiscono un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità (Atto n. 597).

Tra gli elementi più innovativi introdotti nel provvedimento:

  • l'ambito delle definizioni utilizzate, che vengono integrate con ulteriori definizioni funzionali ad una migliore comprensione del testo, quali ad esempio quelle di «attività di attuazione congiunta» e di «attività di meccanismo di sviluppo pulito», che esplicitano le nozioni di Joint Implementation e Clean Development Mechanism;
  • l'introduzione dell'obbligo di autorizzazione per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del decreto, in linea con le disposizioni del corrispondente articolo della direttiva, e le relative disposizioni procedimentali, anche con riferimento all'aggiornamento dell'autorizzazione;
  • l'istituzione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, del «Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE», cui viene affidata la funzione di autorità nazionale competente;
  • il coordinamento degli adempimenti disciplinati dal decreto in esame con la normativa in materia di IPPC;
  • le modalità per la predisposizione del piano nazionale delle assegnazioni;
  • le modalità per l'assegnazione e il rilascio delle quote di emissioni, in conformità alle norme recate dalla direttiva;
  • l'elencazione delle informazioni minime che i gestori degli impianti devono comunicare all'autorità nazionale competente, secondo i tempi e le modalità da questa stabilite, ai fini dell'assegnazione delle quote d'emissione;
  • i criteri per il monitoraggio delle emissioni e l'istituzione, senza oneri a carico del bilancio statale, del Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni presso la competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che svolge le funzioni di amministratore del registro;
  • l'erogazione delle sanzioni;
  • l'introduzione di un sistema di tariffazione, per la copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento, da parte dell'autorità nazionale competente, delle prestazioni di rilascio delle autorizzazioni ad emettere gas serra, di aggiornamento delle autorizzazioni e di accreditamento dei verificatori.

Per eventuali esigenze di approfondimento, si prega di contattare la dott.ssa Perrotta (tel. 02 76022126, e-mail: e.perrotta@fise.org).

Cordiali saluti.

Il Direttore
Francesco Tiriolo

» 10.03.2006

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