AssoAmbiente

Circolari

p56584CI

In considerazione di ulteriori richieste di chiarimento pervenute nelle scorse settimane in ordine ai criteri di erogazione dell’indennità integrativa mensile di € 11, stabilita dall’Accordo nazionale 23/6/2005, forniamo di seguito le pertinenti istruzioni applicative.

L’indennità in parola spetta a tutti i dipendenti in misura eguale (€ 11,00) per 12 mensilità ed è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali (ferie, festività, mensilità supplementari, TFR). Tale indennità è assicurata anche  in caso di malattia, di infortunio e di maternità.

Per contro, tale indennità non dispiega alcun effetto sui trattamenti per lavoro in prolungamento orario, straordinario, festivo, notturno, a motivo del fatto che le relative maggiorazioni fanno riferimento alla retribuzione individuale che non comprende compensi diversi da quelli espressamente previsti dall’art. 25, comma 3.


Ciò posto, in osservanza del principio generale che correla retribuzione e prestazione, qualsiasi assenza dal lavoro che determini la non corresponsione della retribuzione in tutto o in parte (aspettativa variamente motivata, permesso, assenza non giustificata e simili) comporta una corrispondente riduzione della misura mensile dell’indennità integrativa in parola, in ragione di quota giornaliera o di quote orarie a seconda dei casi effettivamente verificatisi.
 
In tale premessa, il criterio ricordato trova applicazione anche in occasione di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese.

Il principio sinagmallatico richiamato opera, come è noto, normalmente con riferimento alla retribuzione spettante (nelle sue diverse articolazioni) in relazione ai più diversi casi di assenza dal lavoro; fermo restando che le assenze assistite           da specifiche previsioni legislative o contrattuali (ferie, festività, malattia, infortunio, maternità, ecc.)  non producono effetti di sospensione o riduzione dei pertinenti trattamenti economici.

Resta fermo che, in attuazione del principio giuridico di non discriminazione, l’indennità integrativa mensile è corrisposta anche al personale a tempo parziale, in misura proporzionale alla ridotta prestazione lavorativa.

Con i migliori saluti.

Il Direttore
Francesco Tiriolo

» 13.04.2006

Recenti

25 Marzo 2025
2025/123/SAEC-RAE/FA
Calcolo e tassi di efficienza e recupero batterie – Regolamento delegato Commissione UE
Leggi di +
25 Marzo 2025
2025/122/SA-ARE/TO
Fondo aree svantaggiate confinanti con Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia (2024-2026)
Leggi di +
25 Marzo 2025
2025/121/SA-SPL/PE
Pubblicate revisioni UNI 11664 e UNI 11680 - servizi pulizia delle strade e gestione rifiuti urbani
Leggi di +
24 Marzo 2025
2025/120/SAEC-NOT/CS
Trasporto ADR – Aggiornamento accordi internazionali
Leggi di +
24 Marzo 2025
2025/119/SAEC-FIN/PE
Contributi ai CdR per la raccolta dei RAEE – Bando 2025 del CdC RAEE
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL