AssoAmbiente

Circolari

p56669CI

Avuto riguardo alle richieste di chiarimenti pervenute nei mesi scorsi da parte di diverse aziende in ordine alla sussistenza di obblighi per il datore di lavoro di trattenere, su richiesta dei singoli lavoratori, i contributi sindacali da versare a OO.SS. non firmatarie del CCNL, si richiama l’attenzione delle imprese sulla nostra circolare n. 252/06 del 28 aprile 2006, concernente la sentenza n. 28269/05 delle Sezioni Unite della Cassazione, il cui commento è stato oggetto di particolare approfondimento da parte di Confindustria.

La tesi cui si perviene è quella “della non utilizzabilità dell’istituto della cessione della retribuzione al fine del versamento dei contributi sindacali … coerente con le clausole dei contratti collettivi in materia, che sono formulate in modo tale da configurare lo schema giuridico della delegazione di pagamento a favore dei (soli) sindacati firmatari. Pertanto, tali clausole sono pienamente legittime ed efficaci”.

Nel rinviare alla circolare citata per una più completa e organica lettura dei motivi che sorreggono tale tesi, si coglie l’occasione per porgere i migliori saluti.


Il Direttore
Francesco Tiriolo

» 28.04.2006

Recenti

10 Aprile 2025
2025/148/SAEC-GIU/CS
Ritardi procedimento autorizzativo – Sentenza Tar Sicilia
Leggi di +
08 Aprile 2025
2025/147/SAEC-EUR/FA
REACH – Commissione UE pubblica guida per le imprese per i divieti sulle microplastiche.
Leggi di +
03 Aprile 2025
2025/146/SA-ARE/TO
Consultazione ARERA – primi orientamenti per la separazione contabile e amministrativa settore RU – invio contributi entro il 30 aprile 2025
Leggi di +
03 Aprile 2025
2025/145/SA-ARE/TO
Consultazione ARERA – Orientamenti per l’aggiornamento della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani – invio contributi entro il 30 aprile 2025
Leggi di +
02 Aprile 2025
2025/144/SAEC-NOT/CS
Legge 40/2025 su interventi post calamità
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL