AssoAmbiente

Circolari

p59009PE

Lo scorso 23 gennaio, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.18 la Deliberazione 27 dicembre 2006, n.318 dell’AEEG recante  “Aggiornamento delle condizioni economiche di ritiro dell'energia elettrica, di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005“.

Con la Deliberazione n. 318/06, pubblicata a seguito del ricorso presentato dall’AEEG lo scorso 20 gennaio e recentemente rigettato dal TAR Lazio, la stessa Autorità ha riconosciuto ai produttori da fonti rinnovabile (FER), di cui all’art.13, commi 3 e 4 del D.Lgs 387/03 (impianti alimentati da FER di potenza inferiore a 10 MW, ivi comprese le centrali ibride e gli impianti eolici, solari, geotermici, di qualsiasi potenza), il diritto a ricevere per intero i corrispettivi dovuti per la produzione di energia.

Con questa delibera l'AEEG riconosce tutte le componenti della tariffa, comprese quelle B) e C), dell'Acquirente Unico (soggetto pubblico che acquista energia elettrica per destinarla agli utenti finali) come remunerazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e ceduta al Gestore di rete. Tali componenti, dovute ai produttori in quanto parte unica della tariffa originariamente riconosciuta dal Decreto 387/03, erano state escluse dalla tariffa riconosciuta. Per risolvere la questione il Ministero dello Sviluppo Economico aveva emanato il Decreto 24/10/2005 di concerto con il Ministero dell’Ambiente che, tra le altre cose, individuava la tariffa da corrispondere e cioè le lettere A), B) e C) di detta tariffa dell'Acquirente Unico, a tale Decreto Ministeriale si è opposte l’AEEG con un’impugnazione, risultata soccombente, innanzi il TAR del Lazio.

Nella Deliberazione inoltre viene riconosciuto ai produttori da fonti rinnovabili, non programmabili, la possibilità di optare per una tariffa unica indifferenziate per fasce, evitando riferimenti alla tecnologia per tali fonti.

L’AEEG, tuttavia, in questa delibera fa presente l'intenzione di rinnovare il ricorso perso innanzi al Tar anche davanti al Consiglio di Stato e pertanto qualora tale ulteriore grado di giudizio dovesse modificare la precedente sentenza tali somme potrebbero essere conguagliate.

In allegato riportiamo l'art. 30, comma 30.1, lettere a), b) e c), del Testo integrato sulla regolazione dei servizi connessi al sistema elettrico 2204-2007 dell’AEEG, che specifica i punti B) e C) sopra richiamati.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Francesco Tiriolo

» 26.01.2007
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