1. TAR Lombardia su obbligo bonifica tra pubblica amministrazione e proprietario incolpevole
Il Tar Lombardia, con la sentenza n. 5289/07 del 27 giugno u.s., riguardante un sito di interesse nazionale, ha chiarito che il proprietario o gestore di un sito contaminato non può essere destinatario di un’ordinanza di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica, qualora non sia colpevole dell’inquinamento.
Tale ordinanza può essere, al più, notificata, al proprietario incolpevole al fine di renderlo edotto che sull’area di sua proprietà incombono un onere reale e un privilegio speciale (garanzie delle spese sostenute dall’amministrazione che procede alla bonifica in sostituzione del responsabile dell’inquinamento), per permettere allo stesso di decidere se procedere alla bonifica per evitare l’espropriazione.
In allegato la citata sentenza.
2. DM 26 settembre 2007 su prodotti assorbenti per bonifiche in mare
Il 6 novembre u.s. è stato pubblicato il DM 26 settembre 2007 recante “Autorizzazione all'impiego in mare di alcuni prodotti assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi” (GU n. 258 del 6-11-2007).
Il decreto è emanato in attuazione del DM 23 dicembre 2002, recante "Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi", così come modificato dal DM 24 febbraio 2004.
Segnaliamo che l’autorizzazione all’utilizzo dei materiali elencati nel decreto ha una durata triennale, rinnovabile.
Per quanti interessati, il decreto in oggetto è disponibile, su richiesta, a fise.milano@fise.org .
Cordiali saluti.
Il Segretario
Paolo Cesco