AssoAmbiente

Circolari

p62519CI

Si fa seguito alla circolare n. 204/2008 del 30.5.2008, per fornire chiarimenti in ordine agli artt. 1 e 3, come modificati dall’allegato 1 (9.5.2007) all’Accordo nazionale 5.4.2008, e concernenti il sistema di relazioni industriali e il campo di applicazione del CCNL.

ART. 1 – L’INFORMAZIONE E L’ESAME CONGIUNTO A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE O TERRITORIALE, AZIENDALE

All’art. 1 sono state premesse una “Dichiarazione programmatica per lo sviluppo del settore dei servizi ambientali” e una rubrica concernente la responsabilità sociale d’impresa.

DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DEI SERVIZI AMBIENTALI

  1. Il tratto di percorso avviatosi, da ultimo, a partire dal “Protocollo sulle politiche di settore” del dicembre 2006 - definito con le OO.SS. FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADEL sulla base di una nostra proposta – ha introdotto il rinnovo contrattuale, promuovendo un lungo confronto con le controparti sindacali – per molti aspetti inedito e innovativo – su alcuni temi centrali: la regolazione del mercato per determinare condizioni di pari opportunità competitiva anche attraverso il coinvolgimento degli enti committenti; l’industrializzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel rispetto dell’ambiente anche attraverso i necessari provvedimenti legislativi; la valorizzazione del ruolo delle imprese rappresentate anche attraverso adeguate misure di sostegno agli investimenti e delle professionalità impiegate, allo scopo di accrescere l’efficienza e la qualità del servizio pubblico e, insieme, la salvaguardia economica delle imprese e dei livelli occupazionali.

  2. Lo sviluppo della discussione ha poi prodotto la “Dichiarazione programmatica” in esame e successivamente la stessa “Dichiarazione congiunta” che introduce l’art. 14 del CCNL, relativo alla classificazione del personale.

  3. Particolarmente nell’ultimo biennio, dunque, un consolidato sistema di relazioni industriali ha permesso di formalizzare intese che delineano un quadro di iniziative da attivare nelle sedi istituzionali a sostegno del settore rappresentato e, insieme, definiscono interventi nell’ambito di competenza negoziale finalizzati a sostenere il processo di riorganizzazione delle imprese.

  4. Per questi motivi pare di poter dire che gli indirizzi assunti dal Consiglio Direttivo per la modernizzazione del sistema contrattuale, trasferiti nel mandato della Delegazione sindacale che ha operato nell’ultimo quinquennio – vi si è accennato nella citata circolare n. 204/08 –, si sono tradotti in un lavoro associativo efficace sul piano del perseguimento degli obiettivi strategici in tema di organizzazione e costo del lavoro, dell’elaborazione delle opportune soluzioni contrattuali nonché sul piano delle relazioni industriali.

***

LA RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA

Si tratta di un capitolo nuovo nel sistema relazionale in atto, che promuove tra le imprese anche di questo settore l’adozione di comportamenti responsabili, coerenti con un modello di sviluppo economico sostenibile ”basato sulla crescita della conoscenza, sul rispetto dell’ambiente, su obiettivi di sempre maggiore coesione sociale”.

***

ART. 1, lettera D) – INFORMATIVA PER LE IMPRESE E LE SOCIETA’ DI PARTICOLARE RILEVANZA

  1. Analogamente a quanto già previsto nel CCNL di altri comparti merceologici, la norma prevede l’attivazione di specifici incontri preventivi tra le OO.SS. nazionali stipulanti – presenti anche le strutture sindacali aziendali e territoriali – e le imprese e le società “di particolare rilevanza nell’ambito del settore, che gestiscono servizi ambientali in più Comuni”, qualora tali aziende “procedano ad aggregazioni e/o riorganizzazioni territoriali”.

  2. Inoltre, l’andamento economico e produttivo di tali imprese è oggetto di informativa annuale alle OO.SS. nazionali, a seguito di loro richiesta.

***

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

COMMA 1, 1°CAPOVERSO

  1. Il capoverso definisce i “servizi ambientali” come quelli ricompresi nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e specificamente individuati dalla lettera a) alla lettera e) del comma 1.

  2. Conseguentemente, tale definizione ribadisce che per le attività accessorie e complementari di cui al comma 2 il CCNL non trova automatica o obbligatoria applicazione. Con ciò intendendosi che, relativamente a tali attività, detta applicazione è possibile per la libera determinazione dell’azienda ovvero per l’obbligo eventualmente posto dal capitolato d’appalto.

***

Le prossime circolari riguarderanno il sistema di classificazione e quello degli orari.

Cordiali saluti.

Il Responsabile per le Relazioni
Industriali Assoambiente
Giancarlo Cipullo

» 09.06.2008

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