In considerazione delle richieste di chiarimento pervenute nelle scorse settimane in ordine ai criteri di erogazione dell’indennità integrativa mensile istituita con l’Accordo nazionale 23.6.2005, forniamo di seguito le pertinenti istruzioni applicative, anche in vista dei previsti aumenti di tale indennità (ottobre 2008, maggio 2010).
L’indennità in parola spetta a tutti i dipendenti in misura eguale per 12 mensilità ed è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali, ivi compreso il TFR.
In caso di malattia, di infortunio sul lavoro, di gravidanza e puerperio, ferie, festività, le relative assenze – nei limiti di quanto contrattualmente previsto – danno luogo alla corresponsione dell’indennità.
Tale indennità non dispiega alcun effetto sui trattamenti per lavoro straordinario, festivo, notturno, a motivo del fatto che le relative maggiorazioni fanno tassativo riferimento alla retribuzione individuale, che non può comprendere compensi diversi da quelli espressamente previsti dall’art.25.
Ciò posto, per l’obbligazione reciproca che lega prestazione e retribuzione, qualsiasi assenza dal lavoro che determini la non corresponsione della retribuzione in tutto o in parte (aspettativa, permesso, assenza variamente motivata) comporta una corrispondente riduzione della misura mensile dell’indennità integrativa in parola, in ragione di quota giornaliera o di quota oraria a seconda dei casi effettivamente verificatisi.
In tale premessa, tale criterio va osservato anche in occasione di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese, non essendo applicabile quello del computo del rateo mensile (ferie, mensilità supplementari) in quanto non previsto.
L’indennità integrativa mensile è corrisposta – secondo i criteri ricordati – anche al personale a tempo parziale, in misura proporzionale alla ridotta prestazione lavorativa.
Cordiali saluti.
Il Responsabile per le Relazioni
Industriali Assoambiente
Giancarlo Cipullo