AssoAmbiente

Circolari

p63144CI

Come preannunciato con la ns. circolare n. 306/08 dello scorso 19 settembre, si forniscono di seguito le istruzioni per l’applicazione dell’Accordo nazionale 18.9.2008.

ART. 8 – ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI

  1. Il nuovo art. 8 disciplina le condizioni alle quali, a partire dal 18 settembre 2008, devono essere conformati i contratti di esternalizzazione dei servizi ambientali stipulati dalle imprese aderenti ad Assoambiente: identico impegno è stato assunto da Federambiente per le proprie aziende, per effetto di contestuale, medesima sottoscrizione con le OO.SS. nel CCNL di propria competenza.
  2. I servizi ambientali regolati dal citato art. 8 sono quelli individuati – per entrambe le Associazioni datoriali – dall’art. 3, comma 1, dei rispettivi CCNL. Tale obbligo non sussiste, per contro, per i servizi di cui all’art. 3, comma 2, per i quali il CCNL è semplicemente “applicabile”; con ciò intendendosi che è facoltà delle imprese deciderne l’eventuale applicazione, salvo che ciò non sia espressamente richiesto dal capitolato di appalto del committente.
  3. Quanto alla Norma transitoria in calce all’art. 8, si richiama l’attenzione sul fatto che l’obbligo di applicare il CCNL di pertinenza di ogni singola associazione – ivi compresa l’applicazione dell’art. 6 che regolamenta il passaggio di gestione – sarà operativo solo a partire dal 1° maggio 2010 “anche con riferimento ai contratti in corso di esecuzione a tale data”. Per contro, le altre disposizioni dell’art. 8 sono in vigore dal 18 settembre 2008.

ALLEGATO 7 ALL’ACCORDO NAZIONALE 5.4.2008

L’Allegato 7 è abrogato dal 18 settembre 2008. Identica e contestuale abrogazione è stato sottoscritta da Federambiente nell’Accordo di propria pertinenza. Conseguentemente è venuta meno la facoltà di recesso ivi prevista da entrambe le Associazioni nel quadro del rinnovo dei due CCNL.

VERBALE DI INTESA 31.7.2008- CAPITOLO III: FORME DEL RAPPORTO DI LAVORO

 ART. 10 – CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Comma 1

La novità è rappresentata dall’inserimento nel comma di un secondo periodo: l’obbligo della dichiarazione da parte del lavoratore che abbia in corso uno o più rapporti di lavoro a tempo parziale è finalizzato a dare corretta applicazione a quanto innovato dal comma 5, relativamente alla sussistenza delle condizioni che garantiscono che l’orario normale di lavoro a tempo parziale sia di durata almeno pari al 50% dell’orario normale di lavoro a tempo pieno.

Comma 5

La garanzia della durata minima del 50% non opera – questa è la novità – qualora il lavoratore abbia in corso uno o più rapporti di lavoro la cui misura complessiva sia superiore al 50% dell’orario normale di lavoro a tempo pieno stabilito dal presente CCNL: in tal caso, la durata minima del rapporto di lavoro a tempo parziale sarà percentualmente determinata in misura inferiore, per differenza.

Comma 14

Tenuto conto di quanto innovato al riguardo dalla legge n. 247/2007, il preavviso dovuto dall’azienda è ora di almeno 6 giorni lavorativi.

Comma 25

Conformemente alle disposizioni di legge, il lavoro straordinario è consentito nel rapporto di lavoro a tempo parziale “verticale o misto”.
E’ ora previsto che il lavoro straordinario può essere effettuato “anche in giornate non caratterizzate da normale attività lavorativa”.
Inoltre è precisato che il monte ore annuo di lavoro straordinario è ridotto in proporzione alla durata della prestazione a tempo parziale.

Comma 27

Il riferimento alla retribuzione di cui all’art. 25 del CCNL è funzionale al rispetto dei principi legali di non discriminazione e di proporzionalità nel trattamento economico – normativo da riconoscere.

Commi 31/32

Conformemente alle disposizioni della legge n. 247/2007, sono regolati da un lato il diritto di precedenza in caso di assunzioni a tempo pieno e indeterminato (comma 31), dall’altro l’impegno dell’azienda a “tenere conto prioritariamente” delle specifiche domande pervenute sempre in caso di assunzione a tempo parziale e indeterminato (comma 32).

Al riguardo, si precisa che:
a) entrambe le diverse fattispecie riguardano i lavoratori in forza presso l’azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) l’azienda ha l’obbligo di dare pubblica comunicazione scritta e in tempo utile della decisione di procedere a assunzioni. Si sottolinea, nel contempo, che il diritto di precedenza di cui al comma 31 è diritto potestativo in capo al singolo lavoratore interessato, cui spetta di esercitarlo o meno.
c) fermo restando l’obbligo di comunicazione da parte dell’azienda nei termini di cui sopra, a termini del comma 32 non sussiste alcun diritto di precedenza al riguardo in capo al lavoratore interessato bensì semplicemente l’impegno dell’azienda, nell’ambito delle proprie prerogative e ai fini della soddisfazione delle proprie esigenze tecnico – organizzative, a valutare discrezionalmente le domande di assunzione pervenutale.

Comma 37

Come precisato, per quanto non previsto valgono le vigenti disposizioni di legge.

ART. 11 – CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Commi 3/5

lett. a): è stata eliminata la precedente delimitazione periodale. Ciò consente ora di assumere a termine per qualsiasi fattispecie di ferie.

lett. h/i): conformemente alle previsioni della legge n. 247/2007, si è distinta l’esigenza di personale per far fronte a punte di più intensa attività da quella dovuta a necessità “stagionali”.

Per effetto della diversificazione appena richiamata, l’esigenza di personale dovuta a punte di più intensa attività è ora ricompresa nella delimitazione percentuale di cui al comma 5.

Per contro, restano escluse da tale delimitazione percentuale tutte le altre fattispecie previste dal comma 5 a partire dalla lettera i): prima fra tutte quella dei cosiddetti “lavori stagionali”.

Commi 18/19

Le disposizioni sono letteralmente conformi alle disposizioni della legge n. 247/2007.

Comma 20

Il comma dà attuazione all’art. 5, comma 4 ter, del D.Lgs. n. 368/2009 novellato dalla legge n. 247/2007, prevedendo che le assunzioni a termine per ferie e per lavori stagionali non danno luogo all’applicazione delle disposizioni dei commi 18 e 19, in ragione delle particolari esigenze periodiche illustrate dal presente comma.

Commi 25/26

Anche in questo caso, si tratta della trasposizione contrattuale delle disposizioni di legge che regolano, per queste fattispecie, il diritto di precedenza.
Quanto al secondo capoverso del comma 25, diversamente da quanto precedentemente disciplinato dal comma 21 del CCNL 30.4.2003, tale capoverso attesta un impegno residuale dell’azienda in caso di assunzioni, nei termini già commentati a proposito dell’art. 10, comma 32 (v.lettera c a pag.3).

Comma 32

Come precisato, per quanto non previsto valgono le vigenti disposizioni di legge.

ART. 12 – CONTRATTO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO
(Allegato 3 al CCNL 5.4.2008)

Comma 3

Per effetto delle nuove disposizioni in materia di contratto di apprendistato professionalizzante, è stata soppressa la lettera a).

ART. 13 – CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
(Allegato 3 al CCNL 30.4.2008)

Comma 2

Il computo della percentuale (8%) di lavoratori utilizzabili con contratto di somministrazione di lavoro è ora riferita alla media in ciascun anno solare e non più alla media in ciascun trimestre.

ART. 13BIS (nuovo 14)-
– CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

A norma dell’art. 49, comma 5bis, del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni, come è noto fino all’approvazione delle leggi regionali che regolamentano i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante la relativa disciplina è rimessa ai contratti collettivi di lavoro nazionali e aziendali.

In attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva, a partire dal 18 settembre 2008 le imprese possono dunque stipulare contratti di apprendistato professionalizzante. Inoltre, ove occorra, anche le imprese possono definire – tramite accordo collettivo – ulteriori profili formativi specificamente attinenti alle particolari attività connesse all’erogazione di servizi.

L’art. 13 bis disciplina forma, durata, trattamento economico – normativo del contratto in esame nonché modalità, contenuti, articolazione programmatica della formazione formale nonché i requisiti per la sua erogazione.

L’Allegato 1 descrive 20 profili formativo – professionali concordati nazionalmente con riguardo alle varie Aree operativo funzionali: profili destinati ad accrescersi nel tempo per accordo tra le parti nazionali o aziendali, come detto. Lo specifico profilo prescelto dall’azienda per le sue necessità dovrà essere allegato al contratto di lavoro e potrà anche essere integrato dalle ulteriori specificazioni professionali richieste nella fattispecie, per il più efficace apprendimento delle mansioni alla cui acquisizione è rivolto il percorso formativo.

L’Allegato 2, schema di piano formativo individuale, è il documento da allegarsi al contratto di lavoro, integrabile con ulteriori dettagli con la collaborazione del tutore per la migliore precisione ed efficacia del percorso formativo.

L’Allegato 3 è uno schema di programmazione “possibile” delle ore di formazione e anch’esso fa parte del contratto di lavoro.

Si ribadisce che questo Allegato è stato pensato come Linee guida che le parti nazionali hanno voluto mettere a disposizione delle imprese per orientarle nella costruzione di un programma di ore di formazione, senza con questo rendere tali Linee guida vincolanti in alcun modo: si tratta, in breve, di una sorta di esemplificazione programmatoria sia per le materie cosiddette trasversali (per tutti i profili) che per quelle specifiche (per il singolo profilo).

ART. 66 – SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Anche in considerazione dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. in materia di sicurezza del lavoro), le parti hanno provveduto a una integrale ridefinizione del precedente articolo 66, da un lato ampliandolo, dall’altro superando le disposizioni dell’Accordo interconfederale 22.6.1995 perché in gran parte non più coerenti con quanto attualmente disciplinato dal citato T.U., in particolare relativamente alle prerogative del responsabile dei lavoratori per la sicurezza.

Tale scelta negoziale si giustifica sia per la rilevanza della problematica in sé, sia per le implicazioni che la stessa riveste nelle offerte nelle gare di appalto e, da ultimo, nelle stesse esternalizzazioni dei servizi ambientali cui si è detto all’inizio.

Intanto, è parso opportuno dare evidenza ai ruoli dei principali soggetti operanti nell’ambito del rapporto di lavoro (v. lettera B) attraverso l’enunciazione delle loro attribuzioni più significative, che evidentemente non esauriscono quelle che il T.U. dettaglia più estesamente.

Inoltre, è parso necessario richiamare l’attenzione sui temi della valutazione dei rischi – ivi compresa quella da interferenze – e della riunione periodica, a rimarcare, anche per le responsabilità civili e penali di tutti i soggetti aziendali interessati, il convincimento che il governo della sicurezza del lavoro richieda la più efficace collaborazione tra tali soggetti, nel rispetto delle attribuzioni di ognuno.

In questo quadro si colloca il riferimento al conducente monoperatore addetto al servizio di raccolta coerentemente con quanto innovato in materia di classificazione del personale.

Infine, la lettera D), che disciplina integralmente le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sostituendosi all’Accordo interconfederale 22.6.1995 non più coerente, come detto, con le nuove disposizioni legislative in materia.

Si fa notare, in particolare, che:

a) il numero dei RLSSA è conforme a quello stabilito dal T.U., con una articolazione che ne individua 6 a partire da 1001 dipendenti e non più da 301 (come prevedeva l’Accordo interconfederale citato). Resta inteso che i RLS presenti nelle aziende in numero maggiore restano in carica fino alla scadenza dei mandati in corso;

b) a norma del T.U., il numero dei lavoratori – non più semplicemente dei dipendenti – è determinato sulla base di quanto stabilito dal relativo art. 3 e fatte salve le esclusioni fissate dal successivo art. 4. Al riguardo, valgono le indicazioni fornite da Confindustria e da noi rese note con la circolare n. 176/08 del 7.5.2008 (cfr. pagg. 5/6). Ciò premesso, ai fini dell’individuazione del numero di RLSSA da eleggere vale convenzionalmente il numero medio dei lavoratori nell’anno solare precedente l’elezione stessa: il numero dei RLSSA conseguentemente eletti resta invariato per la durata triennale del mandato;

c) a partire dal 18 settembre 2008, il monte ore annuo di permessi retribuiti per l’espletamento del mandato del RLSSA nelle imprese o unità produttive da 16 lavoratori in su è di 44 ore e non più di 40;

d) i permessi retribuiti per l’espletamento degli adempimenti di legge di tutti i RLSSA (comma 9 della lettera D) continuano a essere aggiuntivi a quelli per l’espletamento del mandato, conformemente a quanto previsto dal T.U. e dal più volte citato Accordo interconfederale;

e) il preavviso dovuto dagli RLSSA per i permessi per l’espletamento del mandato è di norma di 48 ore, termine temporale in precedenza non stabilito;

f) il preavviso dovuto dall’azienda per la convocazione scritta della riunione periodica è di almeno 7 giorni calendariali, non più di 5 giorni lavorativi;

g) il corso base iniziale di formazione per gli RLSSA è di 36 ore, di cui la metà sui rischi specifici presenti in azienda.

Si è ritenuto opportuna questa misura anziché quella di 32 ore (di cui 12 sui rischi specifici) prevista dal T.U., in coerenza con le considerazioni svolte all’inizio.

Analoghe considerazioni hanno indotto ad aumentare le ore per l’aggiornamento periodico degli RLSSA da 4 a 6 ore annue per le imprese o unità produttive fino a 50 lavoratori e da 8 a 12 ore annue per le imprese o unità produttive oltre 50 lavoratori.

In ogni caso, la formazione dei RLSSA avviene durante l’orario di lavoro, senza oneri economici per gli stessi, come stabilito dal più volte citato T.U..

Cordiali saluti.

Il Responsabile per le Relazioni
Industriali Assoambiente
Giancarlo Cipullo

» 03.10.2008

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