AssoAmbiente

Circolari

p63331

1. E’ stata evidenziata di recente una difformità tra la durata massima del periodo di prova prevista dal comma 11 dell’art. 13bis (contratto di apprendistato professionalizzante) del CCNL 5.4.2008 e quella stabilita dall’art. 9 della legge 19.1.1955, n.25.

2. In tale premessa, si precisa che la durata dell’eventuale periodo di prova continua ad essere regolata dall’art. 9 della legge n. 25/1955, secondo il quale il periodo di prova “non potrà eccedere la durata di due mesi”.

3. Nell’invitare le imprese ad attenersi alla disposizione legislativa appena citata, si informa che sarà cura delle Parti stipulanti adeguare la norma contrattuale alla previsione legislativa, in sede di stesura del nuovo testo del CCNL.

Cordiali saluti.

Il Responsabile per le Relazioni
Industriali Assoambiente
Giancarlo Cipullo
» 17.10.2008

Recenti

08 Luglio 2025
2025/255/SAEC-EUR/PE
Consultazione europea sul Regolamento Prodotti Fertilizzanti
Leggi di +
07 Luglio 2025
2025/254/SAEC-COM/PE
Pollutec 2025 – Lione, 7-10 ottobre 2025
Leggi di +
04 Luglio 2025
2025/253/SAEC-GIU/LE
Sentenza Consiglio di Stato su circostanze esonero dal contributo di costruzione per impianti di trattamento rifiuti
Leggi di +
04 Luglio 2025
2025/252/SAEC-COM/PE
Proroga AQ ANCI-CONAI 2020-2024 è stato ufficialmente prorogato fino al 31 dicembre 2025
Leggi di +
04 Luglio 2025
2025/251/SAEC-EUR/PE
ETS – novità UE su contabilità emissioni, comunicazioni, verifica dati
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL