AssoAmbiente

Circolari

p63331

1. E’ stata evidenziata di recente una difformità tra la durata massima del periodo di prova prevista dal comma 11 dell’art. 13bis (contratto di apprendistato professionalizzante) del CCNL 5.4.2008 e quella stabilita dall’art. 9 della legge 19.1.1955, n.25.

2. In tale premessa, si precisa che la durata dell’eventuale periodo di prova continua ad essere regolata dall’art. 9 della legge n. 25/1955, secondo il quale il periodo di prova “non potrà eccedere la durata di due mesi”.

3. Nell’invitare le imprese ad attenersi alla disposizione legislativa appena citata, si informa che sarà cura delle Parti stipulanti adeguare la norma contrattuale alla previsione legislativa, in sede di stesura del nuovo testo del CCNL.

Cordiali saluti.

Il Responsabile per le Relazioni
Industriali Assoambiente
Giancarlo Cipullo
» 17.10.2008

Recenti

26 Febbraio 2025
2025/070/SAEC-NOT/LE
RENTRi – Pubblicata Faq su obblighi di iscrizione dei trasportatori di rifiuti in categoria 6
Leggi di +
25 Febbraio 2025
2025/069/SAEC-EUR/CS
Spedizione rifiuti – Aggiornamento su elenco Paesi non OCSE
Leggi di +
24 Febbraio 2025
2025/068/SAEC-EUR/FA
Progressi UE rispetto al Programma di azione per l’ambiente – relazione EEA
Leggi di +
24 Febbraio 2025
2025/067/SAEC-NOT/FA
Programma ambientale 2025 della Commissione UE
Leggi di +
24 Febbraio 2025
2025/066/SAEC-GIU/LE
Risposta MASE a interpello su autorizzazione attività di carico, scarico e movimentazione di materiali polverulenti nelle aree portuali
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL