- la Delibera 22 ottobre 2008 recante “Mercati e contratti di riferimento ai fini del riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7-bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE per l'anno 2009. Modifiche e integrazioni alla deliberazione 11 giugno 2008, n. ARG/elt 77/08” (n.ARG/elt 156/08).
In sintesi, la Delibera 16 ottobre 2008 apporta alcune modifiche all’allegato A della Delibera AEEG n.88/07 (recante “Disposizioni in materia di energia elettrica prodotta da impianti di generazione”) al fine di renderla applicabile anche per gli impianti di generazione la cui richiesta per la connessione alla rete sia antecedente al 13 aprile 2007, nei casi in cui la norma preveda la misura dell'energia elettrica prodotta. La Delibera in parola inoltre prevede, nel caso di impianti oggetto di convenzioni siglate ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92, che l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta possa essere effettuata dal GSE senza costi aggiuntivi in capo ai produttori, comunque incaricati di trasmettere al GSE le registrazioni delle misure dell'energia elettrica immessa, applicando le medesime modalità di cui all'art. 13 della deliberazione n. 280/07.
I costi sostenuti dal GSE per il proprio funzionamento sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 54, comma 54.1, lettera b), della Deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (nota come testo integrato trasporto), alimentato dalla componente tariffaria A3.
La Delibera 22 ottobre 2008 fa invece riferimento al riconoscimento degli oneri conseguenti all’applicazione della direttiva 2003/87/CE (per gli impianti ricadenti nella direttiva Emission trading), ai sensi del titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip n.6/92, e conferma, per l'anno 2009, i mercati e i prodotti di riferimento già individuati per l'anno 2008, prevedendo inoltre che, ai fini del calcolo del numero di quote ammesse al riconoscimento degli oneri, possano essere considerate anche le sole quote assegnate e rese con riferimento all'energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92, qualora siano disponibili le attestazioni di assegnazione al Cip6.
Cordiali saluti.
Il Segretario
Paolo Cesco