Il decreto in parola, suddiviso in quattro titoli e 21 articoli, rappresenta una prima attuazione delle disposizioni in materia di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così come ridefinite dalla Legge Finanziaria 2008. Quest’ultima, all’articolo 2, comma 150, rimandava infatti a successivi decreti la definizione delle direttive relative ai meccanismi con cui e' incentivata la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento.
Con il presente provvedimento sono inoltre stabilite le modalità per assicurare la transizione dal precedente ai nuovi meccanismi di incentivazione (art. 2, commi 143-157 della L.244/07), le modalità per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, nonché l’aggiornamento delle direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del D.Lgs 79/99.
In particolare segnaliamo che:
- al fine di garantire graduale transizione dal vecchio ai nuovi meccanismi di incentivazione e non penalizzare gli investimenti già avviati nel triennio 2009-2011 (art. 15), entro il mese di giugno, il GSE ritira, su richiesta dei detentori, i certificati verdi rilasciati per le produzioni riferite fino a tutto il 2010, con esclusione degli impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento. La richiesta di ritiro, riferita al triennio 2009-2011, e' inoltrata annualmente dal detentore al GSE entro il 31 marzo. Il prezzo di ritiro dei predetti certificati e' pari al prezzo medio di mercato del triennio precedente all'anno nel quale viene presentata la richiesta;
- entro il 2 aprile 2009, il GSE aggiorna le procedure tecniche approvate con decreto 21 dicembre 2007 recante “Approvazione delle procedure per la qualificazione di impianti a fonti rinnovabili e di impianti a idrogeno, celle a combustibile e di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento ai fini del rilascio dei certificati verdi” (art. 19);
- ogni 3 anni, dalla pubblicazione del decreto sul calcolo della quota biodegradabile previsto all’art. 2, comma 143 della Finanziaria 2008, GSE e CTI:
• aggiornano le procedure e i metodi per la determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata anche in impianti che impiegano contestualmente fonti energetiche non rinnovabili;
• identificano le tipologie dei rifiuti per le quali e' predeterminata la quota fissa di produzione di energia elettrica riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti.
- nelle more della definizione delle modalità di calcolo di cui al periodo precedente, la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti e' pari al 51% della produzione complessiva per tutta la durata degli incentivi nei seguenti nel caso di:
a) impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;
b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs 152/06 e ss.mm., prodotto esclusivamente da rifiuti urbani.
Il DM 24 ottobre 2005 recante “Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” e' abrogato e ogni riferimento allo stesso deve intendersi come riferimento al provvedimento in oggetto.
Cordiali saluti.
Il Segretario
Paolo Cesco