AssoAmbiente

Circolari

p64291PE

Sulla GU n. 54 del 6 marzo u.s., sono state pubblicate le seguenti Deliberazioni dell’Autorità per l’Energia e il Gas (AEEG):

Deliberazione ARG/elt 1/09: “Attuazione dell'articolo 2, comma 153, della legge n. 244/2007 e dell'articolo 20 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, in materia di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tramite la tariffa fissa onnicomprensiva e di scambio sul posto”.

In sintesi, con la Delibera vengono approvate le disposizioni attuative dell'art. 2, comma 153, della legge n. 244/071 e dell'art. 20 del DM 18 dicembre 2008, in materia di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tramite la tariffa fissa onnicomprensiva, che sono riportate nell'allegato A del provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale.

Inoltre, viene modificato l'art. 2, comma 2.2, lettera a), dell'allegato A (“Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico economiche per lo scambio sul posto”) alla Deliberazione n. 74/08 che assume la seguente formulazione:

“2.2. Il servizio di scambio sul posto è erogato al cliente finale, o a un soggetto mandatario del medesimo cliente finale, che è titolare o ha la disponibilità di:
a) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW e impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW fino a 200 kW entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007. Rientrano le centrali ibride qualora, su base annua, la produzione non imputabile alle fonti rinnovabili sia inferiore al 5% della produzione totale;
b) impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW. L’utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all’energia elettrica prelevata sul punto di scambio”.

Infine vengono aggiornate anche le Deliberazioni n. 188/05 e n. 90/07 dal momento che le stesse fanno riferimento, nei rispettivi articolati, al Testo integrato, che indicava le disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, le cui disposizioni però, non più in vigore a partire dal 1° gennaio 2008, sono state sostituite dal Testo Integrato Trasporto per il periodo di regolazione 2008-2011.

Deliberazione ARG/elt 10/09: “Determinazione del valore medio del prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003 ai fini della quantificazione del prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi di cui all'articolo 2, comma 148, della legge n. 244/2007, per l'anno 2009”.

Ai fini della definizione del prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi per l'anno 2009 (art. 2, comma 148, della L. 244/2007), il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica per l'anno 2008, definito in attuazione dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs n. 387/2003 e calcolato applicando i criteri previsti dalla Deliberazione ARG/elt 24/08, e' pari a 91,34 €/MWh.

Deliberazione ARG/elt 11/09: “Determinazione delle modalità di adeguamento del prezzo di assegnazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2008”.

L'art. 3 del DM 25 novembre 2008 (“Determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2009, dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore dei servizi elettrici”) prevede che il prezzo di assegnazione dell'energia elettrica (prezzo CIP6), per il primo trimestre dell'anno 2009, sia pari a 78 euro/MWh e venga adeguato in corso d'anno dall'Autorità con modalità analoghe a quelle adottate per il 2008, in funzione dell'andamento, calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi, di cui all'art. 5 del decreto 19 dicembre 2003 (recante “Approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico. Assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico”.)

Viene quindi disposto che il prezzo CIP6 per ciascun trimestre dell'anno 2009, a partire dal secondo, sia determinato a partire dal corrispondente prezzo per il primo trimestre del medesimo anno con la seguente formula:

PCIP6 = PCIP61 (PUNT / PUNT1)

Dove:
PCIP61 è il prezzo CIP6 del primo trimestre 2009, fissato pari a 78€/MWh;
PUNT è la media aritmetica del PUN nel trimestre precedente quello cui l’aggiornamento si riferisce;
PUNT1 è la media aritmetica del PUN nell’ultimo trimestre dell’anno 2008;

Infine è fissato che il GSE pubblichi sul proprio sito internet, entro il decimo giorno del primo mese di ciascun trimestre dell'anno 2009, a partire dal secondo, il prezzo CIP6 determinato sulla base della Deliberazione in parola.

Nel rinviare ai contenuti delle Deliberazioni in oggetto per ogni dettaglio, saluto cordialmente.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 12.03.2009

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