Come è noto, l’ esclusione del personale viaggiante dal computo della base occupazionale utile a determinare la quota di assunzioni obbligatorie riservata ai disabili, a termini dell’art. 3 della legge n. 68/1999 e successive modificazioni, è riconosciuta al personale viaggiante del trasporto aereo, marittimo, terrestre, degli impianti a fune nonché al personale di cantiere e agli addetti al trasporto del settore dell’edilizia (cfr. art. 5 legge citata).
Da una ricognizione a campione tra le aziende associate è emersa una situazione estremamente sperequata, tra imprese che escludono dal computo il personale viaggiante (in taluni casi tutto, nella maggior parte dei casi solo i conducenti) e imprese che non praticano l’esclusione.
In questo quadro proprio sul tema in esame è intervenuta, inaspettatamente, in data 10 luglio 2009 la risposta del Ministero del Lavoro ad un interpello del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, che aveva chiesto al Ministero se “i lavoratori occupati in aziende del settore terziario (servizi ambientali), addetti alla conduzione di mezzi pesanti, all’attività di espurgo di vasche biologiche e pozzetti stradali … possono essere esclusi dal computo della base occupazionale, ai fini del calcolo della quota di riserva”.
Il Ministero ha risposto che, a termini dell’art. 5 della citata legge, non sono compresi nel computo della base occupazionale “i datori di lavoro pubblici e privati che esercitano … l’attività … di trasporto di cose per conto di terzi (che) risultano iscritti … nell’albo nazionale degli autotrasportatori e nel registro delle imprese (di autotrasporto e che sono) inquadrati ai fini previdenziali ed assistenziali come imprese di autotrasporto (settore industria)”.
Da tale risposta conseguiva che le imprese pubbliche e private che gestiscono servizi ambientali pur essendo iscritte nell’Albo degli autotrasportatori e nel Registro delle imprese non possono valersi dell’esclusione perché inquadrate ai fini previdenziali nel settore terziario.
Ora, la legge n. 68/1999 nel disciplinare il collocamento obbligatorio dei disabili non tocca in alcun modo la materia previdenziale: in altre parole, la legge non richiede affatto il terzo requisito dell’inquadramento previdenziale nel settore industria ai fini dell’esclusione in parola, limitandosi ai due requisiti dell’Albo e del Registro. La conseguenza della risposta ministeriale è che tra due imprese che svolgono la stessa attività di autotrasporto una non può avvalersi della stessa facoltà perché un terzo requisito – non previsto – lo impedisce; con ciò determinando una ingiustificata disparità di trattamento, che investe sia il comparto privato sia quello pubblico delle imprese che gesticono servizi ambientali.
In tale premessa sono stati presi contatti con Federambiente per una iniziativa congiunta nei confronti del Ministero: lo scorso 30 settembre, Fise Assoambiente e Federambiente sono state ricevute dalla Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero, firmataria dell’interpello citato.
Dopo aver discusso le argomentazioni di cui sopra, la Direzione generale – condividendo le nostre obiezioni sulla mancanza, nella legge n. 68/1999, di previsioni di un requisito previdenziale – ha ritenuto di dover rettificare la posizione espressa nell’interpello più volte citato, concludendo che anche le imprese pubbliche e private che gestiscono servizi ambientali possono richiedere l’esclusione dal computo della base occupazionale del personale viaggiante ai fini del calcolo della quota di riserva di cui all’art. 3 della legge n. 68/1999.
La rettifica sarà inserita nella risposta a un prossimo interpello relativo ad un quesito sempre sul tema del collocamento obbligatorio.
Con riserva di dare comunicazione degli sviluppi annunciati, si porgono cordiali saluti.
Il Responsabile per le Relazioni Industriali Assoambiente Giancarlo Cipullo