AssoAmbiente

Circolari

p66446PE

Sulla GU n. 66 del 20 marzo u.s. (SO n.56), sono stati pubblicati i provvedimenti di seguito riportati:

1) Determinazione 12 gennaio 2010, n.1 recante “Requisiti di ordine generale per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi”. (allegato I).

L’Autorità di vigilanza contratti pubblici (AVCP), presi in esame i quesiti e le questioni emerse in materia, ha predisposto la determinazione in argomento, emanata per offrire agli operatori del mercato le indicazioni necessarie per una corretta interpretazione della normativa che regola i requisiti per la partecipazione alle gare pubbliche, ai sensi dell’art. 38 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

Tra i temi affrontati, in particolare, è da considerare rilevante quello delle “false dichiarazioni” in sede di gara, che può comportare la sanzione dell’interdizione di un anno dalle gare pubbliche e che scatta a seguito dell’annotazione sul casellario informatico della stessa. Trattasi di problema rilevante in quanto la responsabilità prevista è oggettiva, legata cioè alla mera sussistenza del fatto, a prescindere da elementi soggettivi di dolo o colpa. Tenuto conto delle rilevanti conseguenze derivanti dall’annotazione, l’AVCP ha previsto un contraddittorio preventivo all’annotazione stessa, in linea con i principi comunitari ed in particolare con il principio di proporzionalità, nel rispetto dei principi di legalità, del contraddittorio e del giusto procedimento, imponendo alla stazione appaltante che effettua la segnalazione all’Autorità di informare contestualmente l’operatore economico.

La determinazione fa seguito a consultazione on-line aperta a tutti e ad una audizione presso il Consiglio dell’Autorità, nella quale l’AVCP aveva interessato le Categorie e le Amministrazioni interessate, compresa la nostra Associazione, coinvolta da Confindustria. L’obiettivo positivamente perseguito è stato quello di evitare che le cause di esclusione previste dalla legge portino ad un eccessivo irrigidimento del mercato degli appalti pubblici o ad una ingiustificata discriminazione tra imprese.

2) Deliberazione 2 marzo 2010 recante “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, attuativo dell’art. 8, comma 4 del D.Lgs 163/06 (allegato II).

Il regolamento disciplina l’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità nei casi previsti dal D.Lgs 163/06 e da altre leggi. In particolare, negli undici articoli, vengono richiamate le fasi del procedimento istruttorio (non superiore a 180 giorni dalla notifica dell’avvio del procedimento) e le modalità per la quantificazione delle sanzioni stesse.

3) Deliberazione 16 febbraio 2010 recante “Regolamento per la pubblicazione sul sito web degli atti dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” (allegato III).

La delibera dispone che, al fine di promuovere la massima trasparenza quale base per l’imparzialità dell’azione amministrativa, gli atti di regolazione, le determinazioni e le delibere di interesse generale nel mercato dei contratti pubblici sono pubblicati, previa comunicazione ai destinatari diretti nel caso delle delibere, sul sito web dell’Autorità nella pagina “Attività dell’Autorità”, sezione “Atti dell’Autorità” a cura dell’Ufficio Comunicazione che è responsabile anche della protezione dei dati.

Qualora la delibera contenga dati sensibili o giudiziari, l’Ufficio Comunicazione provvederà ad omettere i dati identificativi dei soggetti a cui i dati si riferiscono.

Rimandiamo alle relative disposizioni per ulteriori dettagli.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 25.03.2010
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