AssoAmbiente

Circolari

p66529MI-CI

  1. Si fa seguito alla circolare n. 61/2010 del 1° marzo u.s. ed alle precedenti n. 14/2010 e n. 272/2009 relative al tema della esclusione dalla base occupazionale utile a determinare la quota di assunzioni obbligatorie riservata ai disabili ai sensi dell’art. 3 della legge n. 68/1999 del personale viaggiante delle imprese esercenti servizi ambientali, raccolta e trasporto rifiuti per conto terzi.

  2. Si segnala al riguardo che la Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro ha diramato il 2 aprile u.s. l’interpello allegato n. 10/2010 nel quale torna sull’argomento in oggetto - già affrontato e risolto infine favorevolmente per la categoria dei servizi ambientali - allo scopo di chiarire se il personale con qualifica di cameriere di bordo addetto ad attività di ristorazione sui treni - eventualmente qualificato come viaggiante – sia incluso o escluso dal computo di fini del collocamento obbligatorio.

  3. Nel citato interpello la Direzione generale sottolinea che, con i precedenti interpelli n.57/2009 e n. 1/2010, è stato già “chiarito che rientrano nel settore del trasporto … terrestre, con conseguente esclusione dall’obbligo di assunzione ex art. 3, limitatamente al personale viaggiante, i datori di lavoro, pubblici e privati, esercenti attività di trasferimento di persone e di cose da un luogo ad un altro, qualora l’appartenenza a detto settore risulti dall’iscrizione nel registro di cui all’art. 2188 c.c.”.

  4. Ora, atteso che le imprese pubbliche e private che svolgono attività di raccolta e trasporto rifiuti sono obbligatoriamente iscritte:
    a) “nell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi … (e devono ottenere) apposita autorizzazione”, ex art. 41 L. n. 298/1974;
    b) nel registro delle imprese, di cui agli artt. 2188 e 2195 cod. civ.;
    c) nell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ex art. 8 Decreto Ministero dell’Ambiente 28/4/1998, n. 406 e successive modificazioni;

    da quanto appena riferito al punto 3 consegue l’ulteriore conferma del diritto delle predette imprese a escludere il personale viaggiante dal computo utile ai fini del collocamento obbligatorio.

  5. Nella particolare fattispecie di cui all’interpello n. 10/2010, la Direzione generale per l’attività ispettiva afferma che, per contro, il personale con qualifica di cameriere di bordo è incluso nel computo della base occupazionale ai fini del calcolo della quota di riserva, in quanto l’azienda appaltatrice del servizio di ristorazione “non risulta inquadrabile nel settore del trasporto e pertanto non soddisfa le condizioni tassativamente richieste dall’articolo 5, comma 2, della legge n. 68/1999”.

  6. Tali condizioni tassative consistono, come è noto, nel rientrare tra i “datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre … (nel) settore degli impianti a fune … (e) nel settore dell’autotrasporto”.
    Si ricorda che quest’ultima specificazione è stata introdotta dall’art. 2 bis del D.L. 20.12.1999, n. 484 convertito dalla legge 18.2.2000, n. 27, che ha integrato con un secondo periodo il comma 2 dell’art. 5 della legge n. 68/1999: per quanto riferito al punto 4 che precede, essendo ricomprese tra i datori di lavoro che operano nel settore dell’autotrasporto, le imprese pubbliche e private addette alla gestione dei servizi ambientali - diversamente dalla fattispecie esaminata dalla Direzione generale - hanno diritto a escludere il proprio personale viaggiante ai fini in parola.

  7. Con l’occasione, si precisa che al punto 3 della nostra circolare n. 61/2010 dell’1.3.2010, anziché leggere “comma 2 dell’art. 3” della legge n. 68/1999 occorre leggere “comma 2 dell’art. 5”.

Nel restare a disposizione, si porgono i migliori saluti.

Il Responsabile per le Relazioni
Industriali Assoambiente
Giancarlo Cipullo

» 15.04.2010
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